Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44614 del 03/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 44614 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PIRJANI BESNIK N. IL 14/01/1975
avverso l’ordinanza n. 3/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
01/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette/sentitele conclusioni del PG Dott.
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c,

Data Udienza: 03/10/2013

p

N.12628/13-RUOLO N.20 C.C.N.P. (2343)

RITENUTO IN FATTO
1.PIRIANI Besnik impugna innanzi a questa Corte per il tramite del suo difensore
il provvedimento del 1 marzo 2013, con il quale la Corte d’appello di Bologna ha
dichiarato inammissibile la sua istanza, intesa ad essere restituito nel termine
per impugnare la sentenza n. 1071 emessa nei suoi confronti dal Tribunale di

2.La Corte territoriale ha rilevato che l’istanza era stata presentata oltre il
termine di 30 giorni di cui all’art. 175 comma 2 bis cod. proc. pen., decorrente
dalla data di effettiva conoscenza della sentenza di cui sopra, avvenuta in data
27 novembre 2012, in occasione della notifica al ricorrente del provvedimento di
pene concorrenti emesso nei suoi confronti il 21 agosto 2012; e l’istanza era
pervenuta alla Corte d’appello di Bologna il 31 dicembre 2012 e quindi oltre la
scadenza del termine di 30 giorni anzidetto.

3.11 ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale, in quanto la
domanda di remissione nel termine era stata inviata a mezzo posta, con lettera
raccomandata spedita il 24 dicembre 2012 e quindi tre giorni prima la scadenza
del termine, si che non era stato assolutamente preventivabile che la domanda
sarebbe giunta alla cancelleria della Corte d’appello ben una settimana dopo
l’inoltro.
In mancanza di disposizioni specifiche relative all’inoltro di un’istanza soggetta a
termini di decadenza, occorreva far riferimento alla data d’invio della domanda
da parte dell’interessato e non al momento d’arrivo dell’istanza presso l’ufficio di
destinazione, atteso che, a fronte di un pregiudizio lievissimo per l’autorità
giudiziaria, costituito dall’arrivo in cancelleria dell’istanza qualche giorno dopo lo
spirare formale del termine di decadenza, si contrapponeva un danno gravissimo
per l’interessato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto da PIRJANI Besnik è infondato.

2.11 provvedimento impugnato ha fatto invero corretta applicazione della
prevalente giurisprudenza di legittimità, alla stregua della quale, dall’esame della
formulazione letterale del combinato disposto degli artt. 121 e 175 comma 2 bis
cod. proc. pen., è dato ritenere in modo inequivoco che la richiesta di
1

Rimini il 26 maggio 2011.

restituzione nel termine per la proposizione dell’appello dev’essere presentata, a
pena di decadenza, mediante il deposito in cancelleria nel termine di legge.

3.A fronte di siffatta chiara e stringente disposizione normativa, l’assunto di
parte ricorrente, secondo cui sarebbe sufficiente la spedizione tramite posta
dell’istanza nel termine suddetto per ritenere la stessa tempestiva appare del
tutto priva di fondamento normativo ed anzi risulta dissonante con le disposizioni
codicistiche sopra esaminate (cfr., ex multis, Cass. Sez. 1 n. 25185 del

4.Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.O.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 3 ottobre 2013.

17/2/2009, Ben Kassi, Rv. 243808).

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