Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44612 del 06/10/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 44612 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

1) MINGHETTI Domenica, n. Roma 16.6.1937
2) PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE D’APPELLO di ROMA
avverso la sentenza n. 272/15 del Tribunale di Velletri del 02/02/2015

esaminati gli atti e letti i ricorsi ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. Orlando Villoni;
lette le note scritte del pubblico ministero in persona del sostituto P.G., dr. C. Angelillis, che
ha concluso, in accoglimento del ricorso presentato dal PG territoriale, per l’annullamento della
sentenza impugnata con riferimento alla diversa qualificazione giuridica del fatto rispetto
all’imputazione originalmente contestata e per l’inammissibilità del ricorso dell’imputata
letta la memoria depositata in data 19/09/2015 dal difensore che ha insistito per l’accoglimento del ricorso patrocinato

RITENUTO IN FATTO
1

Data Udienza: 06/10/2015

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Velletri in composizione monocratica, su
concorde richiesta delle parti, ha applicato la pena di tre mesi di reclusione ed C 2.000,00 di
multa nei confronti di Minghetti Domenica, imputata della detenzione di gr. 20,161 di sostanza
stupefacente del tipo eroina, ravvisando l’ipotesi del fatto di lieve entità di cui all’art. 73,
comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso la sentenza hanno proposto distinte impugnazioni il Procuratore Generale presso

2.1 n primo deduce vizio di motivazione riguardo alla diversa qualificazione giuridica attribuita al fatto rispetto alla contestazione iniziale, avendo il giudice ravvisato l’ipotesi di lieve
entità in una fattispecie che, per modalità e circostanze dell’azione e quantità ponderale dello
stupefacente, non lo consentiva; deduce, inoltre, inosservanza ed erronea applicazione della
legge penale in relazione all’art. 73, comma 5 d.P.R.

n. 309 del 1990, ritenendo non confí-

gurabile l’ipotesi ivi contemplata in un caso caratterizzato dalla detenzione di oltre centocinquantasei dosi droganti di eroina.

2.2 La seconda deduce difetto di motivazione riguardo al riconoscimento della recidiva contestata e al conseguente giudizio di equivalenza con le concesse attenuanti generiche.

3 . Nelle note scritte, l’ufficio del Procuratore Generale in sede condivide la tesi del ricorrente
P.G. territoriale in ordine all’insufficiente motivazione, evidenziando una discrasia tra la qualificazione giuridica del fatto oggetto dell’originaria contestazione (art. 73, comma 1 d.P.R. n.
309 del 1990) e quella scaturita per effetto dell’accordo concluso dalle parti e avallato dal giudice (art. 73, comma 5); ritiene, invece, infondato il ricorso dell’imputata, attesa la congruità
della motivazione della decisione riguardo alla pena applicata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono manifestamente infondati e come tali vanno dichiarati entrambi inammissibili.

2. Ricorso del P.G. territoriale
Osserva il Collegio che il tema della deducibilità dell’erronea qualificazione giuridica del fatto
operata mediante sentenza di applicazione pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. è stato
già posto all’attenzione di questa Corte di Cassazione ed affrontato in termini che si reputano
del tutto condivisibili.
2

la Corte d’appello di Roma e l’imputata.

E’ stato, infatti, affermato il principio che in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve
essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in
cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (Sez. 6, sent. n. 15009 del
27/11/2012, Bisignani, Rv. 254865; Sez. 3, sent. n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta e altro,
Rv. 264153 in fattispecie di ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309
del 1990, a fronte della detenzione da parte dei due imputati rispettivamente di kg. 110 e 45

In un sistema penale ispirato al principio di legalità di cui primo garante è il giudice non può,
infatti, consentirsi né che le parti ‘scelgano’ i reati in relazione ai quali raggiungere l’accordo
sulla pena da applicare (come nell’istituto di tradizione anglosassone del plea bargaining di cui
il patteggiamento è lontano parente) né che il giudice avalli l’accordo per avventura conclusosi
in tali termini.
Quando, tuttavia, l’apprezzamento del giudice circa la correttezza dell’accordo raggiunto
presenti margini di discrezionalità perché ad es. il discrimine tra due figure di reato può
risultare in concreto sfuggente o perché il legislatore impiega clausole generali descrittive di
condotte che sono valutabili anche in termini numerico – quantitativi ancorché non cogenti sul
piano normativo (com’è nel caso delle sostanze stupefacenti, con la venuta meno della
rilevanza normativa dei valori soglia introdotti con le previsioni della legge n. 49 del 2006
dichiarate incostituzionali dalla sentenza Cote Cost. n. 32 de 2014), va considerata ineluttabile
la persistenza di ambiti concettuali in cui la valutazione può in concreto risultare fluttuante.
Tanto premesso, anche nel caso dell’art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, da quando la
giurisprudenza di questa Corte di Cassazione lo ha riconosciuto come figura autonoma di reato
per effetto delle modifiche cui è stato sottoposto dalle leggi n. 10 del 21 febbraio 2014 e n. 79
del 16 maggio del 2014 (ex plunbus tra le più recenti Sez. 6, sent. n. 15642 del 27/01/2015,
Driouech, Rv. 263068 e Sez. 4, sent. n. 47296 del 11/11/2014, 14, Careddu, Rv. 260674), il
tema del possibile ‘accordo sul reato’ risulta concretamente prospettabile.
Tuttavia, al di là dell’ovvia considerazione che tale figura autonoma di illecito penale non può
mai configurarsi in situazioni in cui è ipotizzabile l’aggravante dell’ingente quantità di cui all’art.
80, comma 2 dello stesso d.P.R. n. 309 del 1990, non resta che prendere atto della perdurante
possibilità di divergenti valutazioni riguardanti un consistente ambito di situazioni, che qualche
arresto di questa Corte di Cassazione ha cercato di delimitare quando ha ad es. ammesso la
possibilità di ravvisare l’ipotesi del fatto lieve per quantitativi anche minimi ancorché ‘non superiori a dosi conteggiate a decine’ (Sez. 6, sent. n. 41090 del 18/07/2013, Airano, Rv.
256609), ambito destinato, tuttavia, a rimanere di ampiezza indefinita in assenza di parametri
normativi basati su valori quantitativi determinati.

3

lordi di hashish).

Poiché la fattispecie in esame rientra in quelle situazioni concretamente valutabili in maniera
difforme nei termini sopra indicati, l’impugnazione del P.G. territoriale va dichiarata manifestamente infondata.

3. Ricorso dell’imputata.
L’impugnazione è manifestamente infondata e quindi inammissibile, atteso che il giudice,
nell’applicare la pena concordata, si è conformato alle indicazioni di questa Corte regolatrice e
adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei
controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di motivazione, che

pena su richiesta delle parti (per tutte, v. Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez. U
del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).

4. Alla dichiarazione d’inammissibilità delle impugnazioni segue, come per legge, la condanna della ricorrente privata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una
somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 1.500,00
(millecinquecento).

P. Q. M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna la ricorrente Minghetti Domenica al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa
delle ammende.
Roma, 06/10 2015
Il Presidente
Antonio Agrò

appare calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA