Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44612 del 03/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 44612 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARI SALVATORE N. IL 23/02/1977
avverso l’ordinanza n. 211/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del
16/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette/segéite le conclusioni del PG Dett.
1111 C..91~

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 03/10/2013

ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 16.1.2013 il Tribunale di Napoli, in composizione

collegiale ed in funzione di giudice dell’esecuzione, in sede di giudizio di
opposizione a provvedimento reiettivo della richiesta di estinzione delle pene
inflitte a MARI Salvatore, con sentenze Tribunale per i minorenni di Napoli
26.1.1995, 19.10.2995, 17.4.1996, gip Tribunale di Napoli 18.2.1995 e Pretura

che sebbene fosse trascorso il termine decennale, le pene non erano suscettibili
di estinzione per essere stata applicata al condannato la recidiva ex art. 99 cpv.
cod.pen. e perché il predetto aveva riportato condanne per reati della medesima
indole. In particolare, veniva evidenziato che ai fini dell’operatività della
preclusione all’estinzione della pena per decorso del tempo, prevista nei riguardi
dei recidivi, era necessario che la recidiva fosse stata dichiarata nel giudizio di
merito, che avesse riguardo a condanna anteriore a quella che aveva dato luogo
alla pena della cui estinzione si tratta e che la dichiarazione di recidiva fosse
intervenuta prima della maturazione del termine decennale. Veniva evidenziato
che nel caso di specie vi era stata una duplice dichiarazione di recidiva emessa in
sede cognitiva, intervenuta prima del decorso del termine di prescrizione delle
pene, con sentenze 2.7.2001 e 9.10.2003. Inoltre, il tribunale assumeva che la
doglianza sulla revoca dei benefici concessi al Mari (con le sentenze sub nn.
1,2,3,4,5, del cumulo), operata con la sentenza sub 6 non poteva essere oggetto
di valutazione, poiché avrebbe dovuto essere eccepito il vizio in sede di
impugnazione della sentenza medesima .

2.

Avverso tale decisione, interponeva ricorso per cassazione il MARI

pel tramite del suo difensore, per dedurre:
2.1 violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 172 c. 7 cod.pen. e
connesso difetto di motivazione. Secondo la difesa lo status di recidivo veniva
affermato non con la sentenza 21.6.2001, ma con la sentenza 13.1.2003,
cosicchè non poteva avere effetti preclusivi, poiché la recidiva non era stata
dichiarata in relazione a condanne anteriori rispetto a quelle che avevano dato
luogo alle pene della cui estinzione si ha riguardo. Nel dettato dell’art. 172 c. 7
cod.pen. è previsto un potere del giudice dell’esecuzione di estendere le
conseguenze sfavorevoli che la dichiarazione di recidivo comporta a sentenze
passate in giudicato, anteriormente rispetto a quella che ha dichiarato la recidiva.
Inoltre la norma sarebbe stata forzata, poiché è stato ritenuto che il Mari avesse
riportato condanne definitive alla reclusione per delitti della stessa indole, laddove

1

di Latina , sez. distaccata di Gaeta 2.12.1995, per decorso del tempo, assumeva

all’estinzione della pena per decorso del tempo non è di ostacolo la condanna che
abbia ad oggetto delitti commessi prima dell’inizio del termine prescrizionale ,
cosicchè le condanne riportate dal Mari per delitti della stessa indole sono relative
a reati consumati prima che iniziasse il termine prescrizionale.
2.2 violazione di legge e difetto di motivazione quanto all’intervenuto
provvedimento di mancato annullamento del provvedimento di revoca dei benefici
concessi. La revoca sarebbe intervenuta a seguito di errata interpretazione della I.

del beneficio, al di fuori del giudizio di cognizione, cosicchè la sospensione
condizionale della pena concessa in violazione dell’art. 164 c. 1 cod.pen. è
revocata in executivis. Ma tale rimedio secondo la difesa non opererebbe in
maniera incondizionata, poiché occorre che il beneficio sia stato concesso più di
due volte con sentenze divenute irrevocabili dopo l’entrata in vigore della novella.
Poiché le sentenze di cui ai nn.1,2,3,4,5 del provvedimento di cumulo suindicato
sono passate in giudicato prima dell’entrata in vigore della I. 128/2001, le
condanne ivi previste non potevano essere eseguite per cui sarebbe illegittimo il
provvedimento di revoca.

3.

Il Procuratore Generale ha chiesto il dichiarare inammissibile il ricorso.

Considerato in diritto.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Quanto alla ritenuta illegittimità della intervenuta revoca dei benefici che
erano stati concessi con le sentenze di cui al cumulo sub nn. 1,2,3,4,5 per effetto
della sentenza sub 6) emessa dal Tribunale di Napoli il 6.3.2000 (secondo motivo
di ricorso), nulla può essere più eccepito visto che il provvedimento di revoca fu
assunto con sentenza del Tribunale di Napoli che è diventata definitiva il

128/2001 che ha introdotto un rimedio revocatorio in caso di erronea concessione

21.6.2001, cosicchè il giudicato osta a qualsivoglia interlocuzione critica sul punto.
Corretta è stata quindi la decisione impugnata.
Quanto al primo motivo del ricorso, deve essere ricordato che in un recente
arresto questa Corte (Sez. I, 19.2.2013, n. 13398, Milacic) ha statuito che
l’analisi della complessiva disciplina positiva delle cause di esclusione della
estinzione della pena, alla luce della relativa rassegna contenuta nell’art. 172 cod.
pen. u.c., accredita la conclusione che deve aversi riguardo al momento
immediatamente precedente la maturazione del dies ad quem del termine della
prescrizione, nel senso, appunto, che è sufficiente che alcuna delle cause ostative
( tra cui la recidiva) risulti perfezionata illo tempore, perché la estinzione della

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e(.e.,

i-

pena non abbia luogo. In tal senso è esplicita la indicazione normativa della
residua e concorrente causa impeditiva, costituita dalla commissione di un delitto
della stessa indole, alla quale la legge ricollega rilevanza in funzione del dato
cronologico della perpetrazione del reato “durante il tempo necessario per
l’estinzione della pena” e, dunque, in epoca necessariamente posteriore alla data
della condanna che ha inflitto la pena de qua e, a fortiori, posteriore alla data di
commissione del delitto per il quale la pena in questione è stata applicata.

tempo necessario per l’estinzione della pena, siano stati riconosciuti come
recidivi: nel caso di specie già la sentenza 6.3.2000 che revocava i benefici
concessi al Mari e poi la sentenza 2.7.2001 prima della maturazione dei termini di
prescrizione delle pene irrogate con le precedenti sentenze, accertavano la
recidiva, prima infraquinquennale e poi quella qualificata ex art. 99 c. 4 cod.pen.
del Mari. E tanto non poteva che impedire l’effetto estintivo invocato delle pene
per decorso del tempo.
Come è stato sottolineato nel recente arresto suindicato, questa Corte ha
definitivamente segnato la distanza dall’isolato orientamento richiamato dalla
difesa, secondo cui la recidiva, prevista dai capoversi dell’art. 99 cod. pen.,
debba essere ritenuta in condanna pronunciata anteriormente a quella con cui fu
inflitta la pena della cui prescrizione si disputa, poiché se è fuori discussione la
irrilevanza della condizione ostativa che abbia a verificarsi dopo la scadenza del
termine di prescrizione della pena, essendo l’effetto della estinzione irreversibile, è
altrettanto esplicito dal testo normativo che deve aversi riguardo al momento
immediatamente precedente la maturazione del dies ad quem del termine della
prescrizione, nel senso, appunto, che è sufficiente -giova ripetere- che alcuna
delle cause ostative risulti perfezionata in quel tempo, perché la estinzione della
pena non abbia luogo. In tal senso è, come detto, esplicita la indicazione
normativa riferita all’altra causa inneditiva, relativa alla commissione di delitti
della stessa indole, che debbono essere perpetrati
per l’estinzione della pena”,

“durante il tempo necessario

il che significa che si deve avere riguardo a periodo

necessariamente successivo alla data della condanna che ha inflitto la pena di cui
si controverte sulla estinzione e necessariamente posteriore alla data di
commissione del delitto per il quale la pena di cui si chiede l’estinzione è stata
inflitta. Anche sotto detto ultimo profilo ricorreva per il Mari ulteriore causa
ostativa alla prescrizione, (essendo stato condannato con la sentenza Tribunale di
Napoli 2.7.2001 , definitiva il 9.10.2003 per violazione al dpr 309/90). Non
poteva quindi essere dichiarata l’estinzione delle pene di cui alle condanne
su indicate.

4

;P(,„-

E’ pertanto inapplicabile la prescrizione ai condannati i quali, durante il

A

Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

p.q.m.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso in Roma, il 3 Ottobre 2013.

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