Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44611 del 06/10/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 44611 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FRATTOLUSO Antonio, n. Napoli 20.1.1965
avverso la sentenza n. 11676/14 del Tribunale di Napoli dell’11/08/2014

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. Orlando Villoni;
lette le note scritte del pubblico ministero in persona del sostituto P.G., dr. F. Sorrentino, che
ha concluso per l’inammissibilità

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, su richiesta dell’imputato concordata con il PM, ha applicato la pena di un anno di reclusione nei
confronti di Frattoluso Antonio, imputato dei reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337
1

Data Udienza: 06/10/2015

cod. pen.), detenzione illecita di tabacchi lavorati esteri (artt. 25, 282 lett. f], 291-bis d.P.R. n.
43 del 1073), sottrazione al pagamento dell’IVA (artt. 1, 67, 70 d.P.R. n. 633 del 1972) e
guida senza patente (art. 116, comma 13 Codice della Strada); al momento del deposito,
tuttavia, alla motivazione è stata allegata un’imputazione per fatti e reati (artt. 110, 624-bis,
582, 585, 576, 61 n.2 cod. pen. e 116 Codice della Strada) inconferenti con la fattispecie.

2. Avverso la sentenza ha proposto impugnazione il ricorrente, il quale ne deduce la nullità
per avere indicato un diverso caso d’impugnazione, chiedendone l’annullamento o in subordine
la rettificazione ai sensi degli artt. 130, 619 cod. proc. pen.

dispositivo e le motivazioni della sentenza, il ricorrente deduce che, oltre ad inficiare la validità
della decisione, esso è però in grado di produrre effetti pregiudizievoli come ad es. in tema di
sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 656, comma 5 cod. proc. pen. e dell’art. 1,
comma 3 I. n. 119 del 2010 a causa del titolo di uno dei reati erroneamente figurante nell’imputazione (art. 624-bis cod. pen.), preclusivo della fruizione del beneficio.

3. Nelle note scritte, l’ufficio del Procuratore Generale in sede chiede di ritenere l’errore materiale verificatosi ‘non essenziale’, posto che la sentenza è stata correttamente emessa con
riferimento ad epigrafe, svolgimento del processo, motivazione e dispositivo, essendo comunque precluso alla Corte di Cassazione rettificare quello contenuto nella sentenza, ove impugnata al solo scopo di dar luogo alla sua correzione con la procedura di cui all’art. 130 cod. proc.
pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’impugnazione proposta deve essere riqualificata come istanza di correzione materiale
(art. 130 cod. proc. pen.) con i provvedimenti conseguenti indicati in dispositivo.
Si ricava, infatti, chiaramente dal testo della motivazione della decisione impugnata nonché
dal suo dispositivo che diverse sono le imputazioni formulate a carico dell’imputato e che
l’errore è consistito nell’allegare materialmente alla motivazione un diverso capo d’imputazione, al momento del relativo deposito.
Gli atti debbono, pertanto, essere restituiti al giudice competente per la procedura di cui agli
artt. 130 e segg. cod. proc. pen., non potendo procedervi direttamente questa Corte di Cassazione dacché l’unico scopo per cui il ricorso è stato presentato risulta all’evidenza quello di dar
luogo alla correzione dell’errore materiale (Sez. 4, sent. n. 8013 del 17/01/2014, P.G. in proc.
Marfisi, Rv. 259281)

P. Q. M.
2

Evidenziato l’errore marchiano, risultante per tabulas dal confronto delle imputazioni con il

qualificata l’impugnazione come istanza di errore materiale, ordina la trasmissione degli atti
al Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso.

Roma, 06/10/2015

Il Presidente
Antonio Agrò

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