Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44606 del 03/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 44606 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARUSO FRANCESCO N. IL 16/03/1952
avverso la sentenza n. 12/2012 CORTE APPELLO di TRENTO, del
04/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO
1,,, S.CA 42 011, Cc t o ”.1€::
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. EetA
che ha concluso per ./Q’
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Udito, per la p. e civile, l’Avv
Udit i dife or Avv.

Data Udienza: 03/10/2013

ritenuto in fatto
1. Con sentenza di questa Corte di Cassazione, in data 23.11.2011, veniva
annullata la sentenza 8.11.2010 della corte d’appello di Trento, pronunciata nei confronti
di CARUSO Francesco, condannato per il reato di lesioni personali gravi, limitatamente al
profilo del giudizio di comparazione tra l’attenuante della provocazione e le aggravanti
ritenute. La corte d’appello di Trento, con sentenza emessa nel giudizio di rinvio in data
4.5.2012, riconosciuto il giudizio di prevalenza dell’attenuante ritenuta sulle circostanze

di reclusione, partendo da una pena base di anni quattro di reclusione, diminuita per le
attenuanti , ad anni due e mesi otto di reclusione.

2.

Avverso tale decisione interponeva ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 628

cod.proc.pen., il Caruso per dolersi della violazione dell’art. 627 c. 3 cod.proc.pen. e del
principio del divieto di reformatio in peius: la corte trentina non avrebbe rispettato detto
paradigma, nel senso che il giudice d’appello aveva chiaramente determinato la pena in
anni due e mesi sei di reclusione (poiché in virtù del bilanciamento venivano annullati gli
effetti delle aggravanti), laddove il giudice del rinvio aveva stabilito la pena di due mesi
più alta (anni due e mesi otto di reclusione). In particolare, il giudice del rinvio avrebbe
ignorato che la corte d’appello di Trento, sez. distaccata di Bolzano, si era espressa sulla
quantificazione della pena operata dal primo giudice, ritenendola eccessiva e che aveva
omesso di operare la riduzione per effetto del giudizio di prevalenza che era stato
espresso.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Va preliminarmente evidenziato che all’esito di un primo giudizio, il ricorrente era
stato condannato dal Tribunale di Bolzano alla pena di anni cinque di reclusione, pena che
era stata calcolata su una base di anni quattro di reclusione, aumentata di un anno per la
recidiva e la continuazione; in corte d’appello il Caruso era stato condannato con sentenza
8.11.2010 alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, essendo stato operato il giudizio
di bilanciamento ed essendo stata determinata la pena base in anni due e mesi sei di
reclusione. Detta sentenza veniva annullata dalla cassazione il 23.11.2011 in relazione al
fatto che la corte per quanto avesse concesso l’attenuante della provocazione con giudizio
di prevalenza, di fatto considerò l’attenuante in termini di sola equivalenza alle aggravante
ritenute. Nel giudizio di rinvio la corte d’appello di Trento operava il calcolo della pena sulla
base di anni quattro di reclusione che era stata stabilita dal tribunale e concludeva
infliggendo la pena di anni due e mesi otto di reclusione.
2

aggravanti e recidiva, rideterminava la pena inflitta al prevenuto in anni due e mesi otto

E’ quindi assolutamente fondato il rilievo secondo cui la corte territoriale in sede di
rinvio ha determinato la pena su una base (anni quattro di reclusione) che era stata
superata dal giudizio di migliore favore operato dal secondo giudice ( anni due mesi sei di
reclusione) che non era stata fatto oggetto di doglianza ad opera del Pm e che pertanto
non poteva essere aggravata, pena la reformatio in peius della sentenza.
E’ infatti frutto dell’insegnamento di questa Corte , riaffermato con l’ultimo arresto sul
punto della Sezioni Unite (n. 33752 del 18.4.2013, Papola) il principio secondo cui il
deve riguardare non solo il risultato finale, ma anche tutti

gli elementi del calcolo, atteso che l’obbligatoria diminuzione della pena complessiva, in
conseguenza dell’accoglimento dell’appello del solo imputato comporta che la riduzione
dell’entità di uno degli elementi costitutivi del trattamento sanzionatorio non può essere
in alcun modo compensata da un aumento della misura di altro elemento. Nel caso di
specie, è più che evidente che è stata annullata la sentenza di appello del giorno
8.11.2010 non già quanto al profilo della misura della pena base ( che era stata fissata in
anni due e mesi sei di reclusione) bensì quanto al risultato del giudizio di bilanciamento
che era stato espresso in termini di prevalenza, ma che poi in sede di calcolo della pena si
era tradotto in termini di sola equivalenza, cosicchè la sentenza era incorsa in un
passaggio contrassegnato da evidente contraddittorietà. E’ giocoforza che dalla misura
della pena base che era stata stabilita nel precedente giudizio di secondo grado, la corte
in sede di giudizio di rinvio non poteva derogare.
La sentenza deve quindi essere annullata, limitatamente al trattamento
sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla sezione distaccata di Bolzano
della corte d’appello di Trento, con dichiarazione di irrevocabilità della sentenza nella

parte relativa all’accertamento della responsabilità penale.

p.q.m.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia
per nuovo giudizio sul punto alla sezione distaccata di Bolzano della corte d’appello di
Trento. Dichiara irrevocabile la sentenza nella parte relativa all’accertamento della
responsabilità penale.
Così deciso in Roma, addì 3 Ottobre 2013.

divieto di reformatio in peius

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