Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44605 del 01/10/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 44605 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI NAPOLI
nei confronti di:
DE LUCIA PAOLO N. IL 18/12/1965
LICCIARDI VALENTINA N. IL 12/11/1981
ESPOSITO FABIO N. IL 16/04/1988
DE MARTINO GIUSEPPE N. IL 28/09/1977
TARANTINO CIRO N. IL 05/01/1972
avverso l’ordinanza n. 2492/2015 TRIB. RIESAME di NAPOLI, del
11/05/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
let-t-e/sentite le conclusioni del PG Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso
Uditi i difensori:
avv. DIEGO ABATE per Tarantino e, quale sostituto processuale dell’avv.
Domenico Dello Iacono, per Licciardi che si riporta alle proprie note difensive
avv. CLAUDIO DAVINO per De Lucia;
avv. RAFFAELE CHIUMMARIELLO per Licciardi che chiede dichiararsi
inammissibile il ricorso e, in subordine, il suo riget o
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Data Udienza: 01/10/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il tribunale del riesame di Napoli, nel decidere sulle richieste di riesame
presentate nell’interesse di DE MARTINO GIUSEPPE, ESPOSITO FABIO, LICCIARDI
VALENTINA TARANTINO CIRO DE LUCIA PAOLO avverso l’ordinanza di custodia
cautelare emessa dal gip del medesimo tribunale il precedente 18 marzo 2015 per
i reati di cui agli articoli 74 e 73 legge droga nonché associazione mafiosa,
ritenendo applicabili le disposizioni di cui agli articoli 292 e 309 cod. proc. pen.

limitava “a ripetere pedissequamente il contenuto della richiesta del pubblico
ministero, addirittura riproducendo la medesima suddivisione in paragrafi e
utilizzando le stesse parole, senza alcuna ulteriore aggiunta, commento o
osservazione da parte dal gíp e quindi senza una autonoma valutazione da parte
di quest’ultimo”.
Il Pm ricorre denunciando la violazione di legge in quanto, pur preso atto della
applicazione della nuova normativa, ritiene che la ordinanza di custodia sia
conforme ai requisiti oggi richiesti: “la parte ricostruttiva è certamente propria ed
autonoma; sul piano generale questa autonomia si coglie anche nella circostanza
che la richiesta dello scrivente PM colpiva quaranta indagati ed il GIP l’ha accolta
solo per ventinove posizioni”;

rileva, poi, come vi siano state valutazioni

certamente individuali in riferimento a De Martino Giuseppe, Licciardi Valentina,
Esposito Fabio, Tarantino Ciro e De Lucia Paolo; il gip, peraltro, menziona anche
le dichiarazioni a carico del De Lucia del collaboratore di giustizia Guarino Rosario,
trasmesse al gip dopo la presentazione della richiesta di misura cautelare
Il ricorso è infondato.
La misura cautelare è stata emessa prima della entrata in vigore della legge
47/2015; l’udienza del tribunale del riesame è, invece, successiva.
Il tribunale ha ritenuto applicabili le nuove disposizioni e lo stesso pubblico
ministero non contesta tale scelta ritenendo, invece, che l’errore della decisione
riguardi l’interpretazione dell’art. 292 cod. proc. pen. nella attuale formulazione.
Va, invece, rammentato che nella materia processuale vige il principio della
applicabilità della legge del tempo della emissione dell’atto, né per la normativa in
questione risulta alcuna deroga (Sez. 4, n. 24861 del 21/05/2015 – dep.
12/06/2015, Iorio, Rv. 263727). Quindi, la nuova regola in tema di contenuto
minimo della motivazione ex art. 292 cod. proc. pen. non era affatto applicabile
alla ordinanza di custodia impugnata perché era stata emessa nella vigenza della
“vecchia” regola.
In ogni caso, la diversa scelta interpretativa del giudice a quo non comporta
conseguenze poiché, di fatto, tali nuove disposizioni, nella parte di interesse,

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91b

come modificati dalla legge 47/2015, dichiarava nulla l’ordinanza in quanto si

hanno un contenuto “interpretativo” e ricognitivo di giurisprudenza preesistente,
per cui si limitano a rendere cogenti regole già applicate prima della legge 47 e
che il collegio condivide. Tale caratteristica della riforma è evidente per la
disposizione che preclude espressamente che si possa affermare la pericolosità ex
art. 274 lett. c) cod. proc. pen. sulla scorta della sola gravità astratta del reato,
principio già pacifico nella giurisprudenza di legittimità (per tutte Cass. IV, sent.
34271 del 10.9.07 (cc. 3.7.07) rv. 237240), nonché per la aggiunta di “attuale”
quale ulteriore aggettivazione del “pericolo concreto”; per quest’ultimo punto,

intesa quale
commissione”,

“riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla
altre decisioni avevano già considerato l’attualità come

necessariamente insita nella concretezza (“Sez. 6, n. 52404 del 26/11/2014 – dep.
17/12/2014, Alessi, Rv. 261670”), quindi ritenendola una condizione necessaria al
fine di applicazione della misura cautelare.
Del resto, basta osservare che il codice, anche con la nuova formulazione del
decimo comma dell’art. 309 cod. proc. pen., continua a distinguere tra “esigenze
caute/ari” ed “eccezionali esigenze caute/ari”, a dimostrazione che la attualità non
significa “immediatezza”.
Anche la prescrizione di specifici contenuti della motivazione della ordinanza
di custodia, con il corollario del limite ai poteri del Tribunale del Riesame che può
“integrare” ma non “supplire”, non è una innovazione rispetto alla precedente
normativa ma, a fronte di varie linee interpretative sui limiti al potere di
integrazione della ordinanza di custodia da parte del tribunale del riesame, la legge
ha reso cogente l’interpretazione secondo la quale (Sez. 6, n. 12032 del
04/03/2014 – dep. 13/03/2014, Sanjust, Rv. 259462) il tribunale del riesame non
può mai, nonostante i propri poteri di integrazione della motivazione del
provvedimento impugnato, completare quella ordinanza di custodia la cui
motivazione non abbia un contenuto dimostrativo dell’effettivo esercizio di una
attività di “autonoma valutazione”. Quindi, non si è in presenza di una innovazione
bensì della interpretazione “corretta” ed autentica della precedente normativa, così
diventando quella indicata l’unica interpretazione conforme agli attuali testi di cui
agli artt. 292 e 309 cod. proc. pen.
In definitiva, il riferimento alla “autonoma valutazione” non aggiunge, a quelli
preesistenti, un nuovo requisito a pena di nullità bensì ritiene corretta
quell’interpretazione secondo la quale il provvedimento di custodia deve sia avere
il necessario contenuto “informativo” che dimostrare la effettiva valutazione da
parte del giudicante e, quindi, il reale esercizio della giurisdizione.
Anche la disposizione (art. 292 cod. proc. pen.) novellata, tenuto conto della
specificità dei vari casi, non impone affatto che ciascuna singola circostanza di
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difatti, a parte alcune pronunce che hanno escluso la necessità di una “attualità”

fatto, ciascun punto rilevante debba essere nuovamente

“scritto”

ed

autonomamente valutato senza possibilità di rinvio ad altri atti. La legge impone,
invece, un giusto rigore che era già emerso, come visto, in quella giurisprudenza
che richiedeva la conformità della ordinanza di custodia ad un modello minimo che
consentisse di esplicare la sua funzione e non mira, invece, ad introdurre un
formalismo che renda inutilmente incerta la validità delle ordinanze di custodia.
Tale è, in conclusione, il senso di una norma che prevede l’annullamento
quando la motivazione “manca” o “non contiene l’autonoma valutazione”,

ricorre quando, pur a fronte di un contenuto ineccepibile dell’atto sul piano formale
di completezza, si tratta chiaramente di una mera adesione acritica alle scelte
dell’accusa.
Il principio di diritto va, quindi, così indicato:
La normativa introdotta con la I. 47/2015, nella parte in cui modifica le
disposizioni in tema di motivazione delle ordinanze cautelari di cui agli art. 292 e
309 cod. proc. pen. , non ha carattere innovativo ma adegua la formulazione delle
norme alla preesistente giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto necessario
che la ordinanza di custodia abbia comunque un chiaro contenuto indicativo della
concreta valutazione della vicenda da parte del giudicante. La nullità di cui all’art.
292 cod. proc. pen., quindi, si verifica nel caso di ordinanza priva di motivazione
o con motivazione meramente apparente e non indicativa di uno specifico
apprezzamento del materiale indiziario.
Nel caso concreto all’esame di questa Corte, il tribunale dà conto della
sostanziale inadeguatezza della motivazione a dimostrare la valutazione propria
del giudicante sulla complessiva vicenda cautelare. Del resto, le stesse obiezioni
dell’ufficio ricorrente non sono nel senso di individuare una specifica parte della
motivazione della ordinanza impugnata che “dimostri” tale valutazione, ma sono
nel senso di segnalare che la valutazione da parte del gip risulterebbe (solo)
implicitamente dalla scelta del rigetto della misura nei confronti di un gran numero
di soggetti indagati.
La decisione del tribunale, quindi, è corretta alla stregua del predetto
principio.
P.Q.M.
etta il
FIO a cori eciso i 1° ottobre 2015
nsi lie e est
fanci

sore

il Presidente
Giovanni Conti

espressione quest’ultima che non significa “insufficiente” ma, solo, che la nullità

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