Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44604 del 15/09/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 44604 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal:

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,
Sezione Distaccata di Sassari
avverso la sentenza n. 6/13 della Corte d’Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari del
30/04/2013 nel procedimento di estradizione passiva riguardante Wozniak Michal

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. Orlando Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G., dr. F. Salzano, che ha concluso per il
rigetto

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Sezione Distaccata di Sassari della Corte d’Appello di

Data Udienza: 15/09/2015

Cagliari ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione avanzata dalla Repubblica di Polonia nei confronti del cittadino polacco Wozniak Michal,
finalizzata all’esecuzione della pena detentiva di un anno e sei mesi di reclusione irrogatagli
con sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale Distrettuale di Krasnystaw in data 14 giugno
2000, rimasta condizionalmente sospesa fino a successiva decisione del 25 febbraio 2004 con
cui è stata ordinata l’esecuzione della pena.
Superando le obiezioni del rappresentante della Procura Generale in udienza, mostratosi di

dell’art. 703 cod. proc. pen., la Corte territoriale ha osservato preliminarmente che il ricorso
alla procedura ordinaria di estradizione da parte di Paese membro dell’Unione Europea era
dovuto all’epoca di commissione del reato oggetto di condanna, antecedente la data del 7 agosto 2002 di entrata in vigore del sistema di cooperazione tra gli Stati membri dell’Unione
costituito dal mandato di arresto europeo di cui alla Decisione quadro 2202/584/GAI.
Di conseguenza, la Corte territoriale ha escluso l’applicazione alla fattispecie della causa di
rifiuto alla consegna di cui all’art. 18 lett. r) della legge n. 69 del 2005 nella lettura estensiva
imposta dalla sentenza Corte Costituzionale n. 227 del 2010, osservando come l’allegata disparità di trattamento tra il soggetto richiesto in consegna e l’estradando non può essere superata
sul piano interpretativo, dal momento che la stessa Corte Costituzionale ha per due volte dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 705
cod. proc. pen. e 40 I. n. 69 del 2005 nella parte in cui non prevedono la rilevanza della citata
causa di rifiuto di consegna in favore di cittadini comunitari dimoranti o residenti in Italia nei
cui confronti sia stata avanzata richiesta non già in forza di MAE ma di estradizione per ragioni
di diritto intertemporale (C. Cost. sent. n. 274 del 2011 e ord. n. 10 del 2012).
La Corte sarda ha anche disatteso la richiesta difensiva di consentire comunque l’esecuzione
della pena in Italia, non spettando all’autorità giudiziaria tale facoltà nel sistema della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatte salve le attribuzioni del Ministero
della Giustizia di attivare la procedura per il riconoscimento della sentenza straniera alla luce
dei vigenti accordi internazionali.
La Corte territoriale ha, infine, respinto l’eccezione sollevata dal rappresentante della Procura
Generale in udienza, di intervenuta estinzione della pena oggetto della sentenza irrevocabile, ai
sensi sia della legislazione polacca che di quella nazionale.

2. Avverso la sentenza ha proposto impugnazione il Sostituto Procuratore presso la Sezione
Distaccata di Sassari della Corte territoriale, che deduce erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 705 cod. proc. pen. e 40 I. n. 69 del 2005.
Il ricorrente sostiene che nonostante la ricordata duplice pronunzia d’inammissibilità della relativa questione di illegittimità costituzionale permanga spazio per un’applicazione adeguatrice
di dette previsioni, nel senso di consentire l’applicabilità della causa di rifiuto di cui all’art. 18
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diverso avviso rispetto al Procuratore Generale in sede che aveva attivato la procedura ai sensi

lètt. r) della legge n. 69 anche ai casi di estradizione passiva concernenti cittadini comunitari
dimoranti o residenti in Italia, non avendo la Corte Costituzionale, in primo luogo, esaminato
nel merito le censure formulate, limitandosi a verificare gli effetti della pronunzia invocata sul
piano processuale e in secondo luogo, avendo lasciato aperta la possibilità di formulare ‘più
soluzioni, parimenti praticabili perché tutte non obbligate costituzionalmente’ (sent. n. 271 del
2011 cit.).
Il ricorrente sostiene, inoltre, che l’applicazione alla fattispecie della causa di rifiuto della
consegna eviterebbe di consumare una manifesta violazione dei diritti fondamentali costituzionalmente tutelati del ricorrente, del quale è stato accertato il comprovato e perdurate

guito a regolare assunzione; senza, infine, considerare che la possibilità di scontare la pena in
Italia comporterebbe la possibilità di applicare al Wozniak una misura alternativa all’esecuzione
in carcere in ragione della sua entità.
Il ricorrente deduce, ancora, che dalla traduzione giurata del documento originale in lingua
polacca sembra doversi evincere che l’esecuzione di detta pena è stata nuovamente sospesa
con decisione dell’8 ottobre 2009.
Deduce, infine, l’intervenuta estinzione della pena irrogata dall’autorità giudiziaria polacca,
essendo decorso il termine di dieci anni previsto dall’art. 172 cod. pen. computato dalla data
d’irrevocabilità (22/06/2000) della sentenza del Tribunale Distrettuale di Krasnystaw del 14
giugno 2000 o dal 14 gennaio 2003, data di pronunzia dell’ulteriore sentenza emessa a carico
del Wozniak che ha dato luogo alla revoca della sospensione condizionale della pena irrogatagli
con la decisione del 14 giugno 2000.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. Sostiene il P.G. ricorrente esservi ancora spazio per quella che definisce un’applicazione
costituzionalmente orientata dell’art. 705 cod. proc. pen., nel senso che al pari di quanto previsto in tema di mandato d’arresto europeo, anch’esso dovrebbe contemplare quale causa di
rifiuto della consegna la residenza o la stabile dimora del cittadino dell’Unione Europea nel
paese richiesto dell’estradizione secondo la previsione dell’art. 18 lett. r) della legge n. 69 del
2005.
Questo Collegio non ravvisa in realtà alcuno spazio in tal senso, dal momento che tra gli
argomenti utilizzati dalla Corte Costituzionale per ritenere inammissibile la relativa questione di
legittimità v’è quello dell’impossibilità di procedere ad una interpolazione delle due discipline,
pervenendosi alla creazione di una terza, ‘spuria’ anche rispetto alla norma transitoria di cui
all’art. 40 comma 2 della I. n. 69 del 2005 che stabilisce l’applicabilità delle disposizioni vigenti
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radicamento nella città di Olbia, dove risiede stabilmente dall’anno 2006 e dove lavora in se-

anteriormente alla data di entrata in vigore della legge in materia di estradizione alle richieste
di consegna relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002.
La riproposizione di profili di asserita illegittimità costituzionale della disciplina transitoria,
ancorché riguardanti diritti rilevanti della persona (alla risocializzazione nell’esecuzione della
pena, di non discriminazione, di uniformità di trattamento dei cittadini europei, etc.), costituisce, pertanto, sforzo vano a fronte dei puntuali rilievi già in due occasioni (C. Cost. sent. n.
274 del 2011 e ord. n. 10 del 2012 citt.) svolti dal giudice delle leggi.

2. Risulta parimenti infondato il motivo di ricorso riguardante la dedotta estinzione della pe-

dell’art. 10 della Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957,
che sancisce il principio del miglior trattamento per l’estradando dal raffronto comparato tra le
legislazioni degli Stati interessati.
Il ricorrente dubita in primo luogo che la pena irrogata all’estradando ‘sia in atto esecutiva’ e
consenta di procedere legittimamente alla sua consegna, ma la presentazione della domanda

di estradizione da parte delle autorità polacche non lascia dubbi in proposito.
Assume egli, inoltre, che in base alla legge italiana, il termine decennale applicabile al caso
di specie (pena di un anno e sei mesi di reclusione, art. 172 commi 1 e 4 cod. pen.), decorrente dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile (14/06/2000), sarebbe maturato
alla data del 22/06/2010.
Tenendo, invece, conto del periodo in cui l’esecuzione della pena è rimasta sospesa per
concessione del beneficio della sospensione condizionale, poiché la successiva condanna riportata dall’estradando è intervenuta in data 14/01/2003, è da questo momento che deve calcolarsi il termine di estinzione della pena ai sensi dell’art. 172, comma 5 cod. pen., essendo lo
stesso maturato il 14 gennaio 2013.
Ciò predetto, reputa il Collegio che correttamente il P.G. ricorrente ha richiamato l’art. 172,
comma 5 cod. pen. il quale fa decorrere il tempo necessario per l’estinzione della pena dal
giorno in cui si è verificata la condizione cui l’esecuzione della pena è subordinata, trattandosi
di causa di sospensione riferita alla sentenza di condanna (da ultimo sul punto v. Sez. 6, sent.
n. 21627 del 29/04/2014, Antoszek, Rv. 259700), non avendo, però, egli considerato – come,
invece, registrato da parte della Corte territoriale – che solo in data 07/04/2004 è passata in
giudicato la decisione che ha concluso il procedimento di esecuzione volto alla revoca della
sospensione condizionale della pena di cui il Wozniak aveva beneficiato con la sentenza
pronunciata a suo carico nel 2000.
Tuttavia ed in maniera dirimente, deve rilevarsi come sia il ricorrente sia la Corte territoriale
ritengano, in forma non resa esplicita, che ai fini del calcolo dell’estinzione della pena debba
essere assunto come limite temporale ad quem la data di emissione della sentenza con cui la
Corte d’Appello dichiara sussistenti le condizioni per l’accoglimento della domanda d’estradizione, non considerando, invece, che a tal fine rileva propriamente la data di presentazione
della richiesta di estradizione, nella specie avvenuta il 24 maggio 2011.
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na ai sensi quanto meno della normativa nazionale (art. 172 cod. pen.), giusta la previsione

E’ infatti con la formale presentazione della domanda di estradizione che lo Stato richiedente
fa valere la pretesa alla consegna del soggetto e dimostra il suo concreto interesse all’esecuzione della pena oggetto della sentenza di condanna, costituente titolo per l’attivazione della
procedura estradizionale.
Pertanto, anche a voler considerare, come propugna il P.G. ricorrente, rilevante la data di
emissione della sentenza (14/01/2003) con cui è stata revocata la sospensione condizionale
della pena concessa all’estradando Wozniak con la precedente decisione del 2000, a quella del
24 maggio 2011 non era ancora maturato il termine decennale di estinzione della pena irroga-

P. Q. M.
rigetta il ricorso.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod proc. pen.

Roma, 15/09/ s15
Il consigl
Orl

s e sore

Il Presidente
Giovanni Conti

tagli.

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