Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 446 del 25/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 446 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SGAMBATI GIUSEPPE N. IL 27/12/1965
avverso la sentenza n. 2542/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
04/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 25/10/2013

Ritenuto:
– che la Corte d’appello di Napoli con sentenza del 04/12/2012 ha confermato la sentenza del
Tribunale di Nola in data 09/04/2010, con la quale Sgambati Giuseppe era stato dichiarato
colpevole dei reati di cui agli art. 44 lett. b) e c) del DPR n. 380/2001 e 181 del D. Lgs n. 42/2004, a
lui ascrittiiper avere realizzato, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, un manufatto di 100 mq.,
in sopraelevazione su un fabbricato preesistente, senza il permesso di costruire e senza
l’autorizzazione dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo, e condannato alla pena di

– che i giudici di merito hanno valorizzato, ai fini dell’affermazione di responsabilità, il complessivo
materiale probatorio acquisito agli atti processuali ed, in particolare, la corte territoriale ha rigettato
i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva sostenuto di non essere esecutore dell’opera
abusiva, avendo acquistato l’immobile successivamente alla realizzazione della sopraelevazione,
dedotto la carenza di offensività del manufatto per l’assetto urbanistico del territorio e censurato la
subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive;
– che sul primo punto la Corte territoriale ha rilevato che all’epoca dell’accertamento la
sopraelevazione non risultava ancora ultimata, sicché la costruzione doveva farsi risalire ad epoca
successiva all’acquisto dell’immobile da parte dell’imputato, che peraltro risiedeva sul posto; sul
secondo, che l’opera per le sue dimensioni aveva determinato una modificazione dell’assetto del
territorio e, sul terzo, che, secondo il consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di
legittimità, rientra nel potere del giudice ordinario subordinare la sospensione della pena alla
demolizione del manufatto abusivo;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, il quale, denunziando
vizi di motivazione e violazione di legge, ripropone le medesime questioni già sottoposta all’esame
dei giudici di merito e respinte con motivazione adeguata e giuridicamente corretta;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge, tra cui la preclusione per
questa Corte della possibilità di rilevare l’esistenza di cause di non p-unibilità ex art. 129 c.p.p.;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento, nonché della somma di € 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 25.10.2013.

mesi due, giorni venti di arresto ed € 22.000,00 di ammenda;

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