Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44599 del 23/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. F Num. 44599 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PALUMBO GRAZIO N. IL 14/07/1974
avverso la sentenza n. 856/2008 CORTE APPELLO di BARI, del
05/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/07/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE SANTALUCIA
na del Do t.
Udito il Procuratore Qenerale in p
che ha concluso per ‘

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 23/07/2013

RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza emessa in data 11 dicembre 2007
dal Tribunale di Foggia – sezione distaccata di Manfredonia – nei confronti di Grazio Palumbo,
ha dichiarato il non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, in ordine ai reati di
realizzazione di manufatti in assenza del permesso di costruire in zona sottoposta a vincolo
archeologico e su beni ambientali protetti. Ha invece confermato l’indicata sentenza, nella
parte relativa alla condanna di Grazio Palumbo per i reati di violazione di sigilli, commessi nella
qualità di custode dell’immobile illecitamente costruito tra I’l ottobre 2005 e il 24 ottobre

mesi due di reclusione ed € 450,00 di multa, e dichiarandola condizionalmente sospesa. Ha
quindi confermato nel resto la sentenza che, nel condannare Grazio Palumbo per gli illeciti
edilizi, conteneva l’ordine di demolizione delle opere in sequestro e la restituzione all’imputato.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso, per mezzo del difensore avv.to Starace, Grazio
Palumbo, deducendo:
– violazione di legge, per non avere la Corte di appello revocato l’ordine di
demolizione, una volta dichiarata l’estinzione degli illeciti edilizi per intervenuta
prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, dal momento che, come già affermato da questa Corte,
«l’estinzione per prescrizione del reato di costruzione abusiva dichiarata dal giudice d’appello
comporta la conseguente dichiarazione di revoca dell’ordine di demolizione impartito con la
sentenza di primo grado, atteso che questo consegue alle sole sentenze di condanna per il
reato di cui all’art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 come disposto dall’art. 31, comma 9, del
citato d.P.R.» – Sez. 3, n. 8409 del 30/11/2006 (dep. 28/2/2007), Muggianu, Rv. 235952 -.
La sentenza deve allora essere annullata senza rinvio, nella parte in cui dispone l’ordine
di demolizione a fronte della dichiarazione di non doversi procedere in merito agli illeciti edilizi
contestati, perché estinti per prescrizione. L’ordine di demolizione deve pertan o essere
eliminato.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omes a revoca
dell’ordinanza di demolizione.
Così deciso il 23 luglio 2013.

2005, e, poi, tra il 24 ottobre 2005 e il 24 gennaio 2006, rideterminando la pena in anni uno,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA