Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44599 del 08/10/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 44599 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CECORA LELLO N. IL 09/06/1980
avverso la sentenza n. 178/2011 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
07/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/10/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLO CITTERIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. t.che ha concluso per
i
LA.

Udito, per la pa e civile, l’Avv
Uditi difens r Avv.

Data Udienza: 08/10/2015

25999/15 RG

1

(~4
RITENUTO IN FATTO
1. A Lello Cecora è contestato il reato di cui all’art. 334, comma 2, cod. pen.
per aver sottratto un ciclomotore sottoposto a sequestro e a lui, proprietario,
affidato in custodia, utilizzandolo. Il 21.4.08 in Terni, con la recidiva reiterata.
Il fatto è stato accertato a seguito del coinvolgimento del ciclomotore,

d’appello (pag. 3, secondo periodo, seconda parte) che nella circostanza il veicolo
era rimasto danneggiato.

2. Condannato in primo e secondo grado (Trib. Terni, 24.6.10; Corte app.
Perugia, 7.3.14), con applicazione delle attenuanti generiche prevalenti sulla
recidiva reiterata, Cecora ricorre a mezzo del difensore enunciando motivi di
violazione dell’art. 191 in relazione agli artt. 62 e 350 cod. proc. pen., perché i
Giudici del merito avrebbero utilizzato le dichiarazioni rese dall’imputato al teste di
polizia nell’immediatezza e da questi riferite al dibattimento, nonché dell’art. 334
cod. pen. in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. per insussistenza della
prova della colpevolezza, in ordine al fatto che proprio Cecora fosse sul luogo ed
alla guida del ciclomotore ed al vincolo amministrativo presupposto.

RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Va preliminarmente osservato come nella fattispecie, avendo la Corte
d’appello riferito del danneggiamento del ciclomotore a seguito del coinvolgimento
nell’incidente stradale (circostanza di fatto, riferita anche nella sentenza di primo
grado e mai contestata nel processo dall’imputato), non può trovare applicazione
l’insegnamento delle Sezioni Unite (sent. n. 1963/2011) relativo al concorso con
l’art. 213 CdS.
Quanto alla prova del pendente sequestro, si tratta di motivo nuovo (non
dedotto nell’atto d’appello) e comunque manifestamente infondato (perché la Corte
ha sul punto richiamato anche la deposizione del verbalizzante, che riferisce di
risultanze d’ufficio non tempestivamente contraddette).
Quanto alla presenza del Cecora (per sé assorbente posto che, sul piano
logico e della qualificazione giuridica, che fosse o meno lui alla materiale guida è
irrilevante rispetto alla contestazione, che è quella di aver utilizzato il mezzo
sottoposto a sequestro), verbale di sequestro e deposizione del verbalizzante

01,1

condotto dal medesimo imputato, in un incidente stradale. Precisa la sentenza

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2

correttamente sono stati indicati come prova sufficiente, atteso che il verbalizzante
ha riferito di una circostanza, la presenza di Cecora, direttamente percepita, ed
essendo appunto irrilevante chi fosse materialmente alla guida. La stessa
contestazione difensiva del contenuto del verbale è del tutto generica, ma pure
essa stessa nuova (non risultando contestazione corrispondente e pertinente
nell’atto d’appello), sicchè sul punto il motivo è anche diverso dai consentiti,
proponendo in definitiva censura anche di stretto merito.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del

al caso, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 8.10.2015

ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500, equa

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