Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44591 del 18/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44591 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: VERGA GIOVANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D’AMBROSIO SAVERIO N. IL 13/08/1979
avverso la sentenza n. 3167/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
07/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
Data Udienza: 18/06/2013
OSSERVA
Il ricorso è inammissibile. Con il primo motivo il ricorrente tende unicamente a prospettare
una generica diversa ed alternativa lettura dei fatti di causa, che non può trovare ingresso in
questa sede di legittimità a fronte di una sentenza, come quella impugnata che appare
congruamente e coerentemente motivata proprio in punto di qualificazione del fatto e
responsabilità del prevenuto.
Con riguardo al secondo motivo deve osservarsi che la Corte di merito ha ancorato il diniego
delle attenuanti generiche ad argomenti fattuali non censurabili in questa sede.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di
colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle spese del
procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 1.000,00 (mille) euro
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di
1.000,00 euro.
Così deliberato in Roma il 18.6.2013
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile