Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44590 del 18/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44590 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: VERGA GIOVANNA
ORDINANZA
sul ricorso Proposto da:
MOHAMMED NDAO N. IL 10/10/1982
avverso la sentenza n. 2922/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
01/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
Data Udienza: 18/06/2013
OSSERVA
11 ricorso è inammissibili perché aspecifico e comunque manifestamente infondato.
E’ giurisprudenza pacifica di questa Corte che se i motivi del ricorso per Cassazione riproducono
integralmente ed esattamente i motivi d’appello senza alcun riferimento alla motivazione della
sentenza di secondo grado, le relative deduzioni non rispondono al concetto stesso di “motivo”,
perché non si raccordano a un determinato punto della sentenza impugnata ed appaiono, quindi,
come prive del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 581, lett. c),
cod. proc. pen..
E’ evidente infatti che, a fronte di una sentenza di appello, come quella in esame, che ha fornito
una risposta specifica a tutti i motivi di gravame la pedissequa ripresentazione degli stessi come
motivi di ricorso in Cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a
quanto affermato dalla Corte d’Appello.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di colpa
emergenti dal ricorso (v. Corte Cost sent 186/2000) – consegue l’onere delle spese del
procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in
via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 1.000,00 euro Così
deliberato in Roma il 18.6.2013
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