Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44588 del 18/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44588 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: VERGA GIOVANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GULINO GIUSEPPE N. IL 16/06/1967
avverso la sentenza n. 100325/2012 TRIB.SEZ.DIST. di VITTORIA,
del 07/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

Data Udienza: 18/06/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

Lamenta il ricorrente la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
Il ricorso è manifestamente infondato. La sospensione condizionale della pena non risulta
neppure essere stata oggetto di richiesta avanzata dal difensore, anche al di fuori dell’accordo
intervenuto tra le parti processuali, sicché tale beneficio non sarebbe stato nella specie
concedibile dal giudice del patteggiamento; ciò in quanto nello speciale procedimento

della pena applicata, oltreché nell’ipotesi di subordinazione dell’efficacia della richiesta alla
dazione del beneficio, specificamente prevista dal citato art. 444 c.p.p., comma 3, solo quando
la relativa domanda abbia formato oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti, non
potendo il beneficio di cui all’art. 163 c.p.p. essere concesso di ufficio (Cass. N. 819 del
1994 Rv. 196699, N. 7897 del 1994 Rv. 199213, N. 21508 del 2007 Rv. 236719; N. 40950 del
2008 Rv. 241371)
Per le ragioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1500,00 da versare alla
Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 18.6.2013

disciplinato dall’art. 444 c.p.p. è possibile concedere all’imputato la sospensione condizionale

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