Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44586 del 18/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44586 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: VERGA GIOVANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OPARA EMMANUEL CHINEMEREM N. IL 01/02/1988
avverso la sentenza n. 8021/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
07/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

Data Udienza: 18/06/2013

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OSSERVA
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606 c. 3 c.p.p. posto che la
violazione denunziata in questa sede di legittimità non è stata dedotta innanzi alla Corte di
Appello avverso la cui sentenza è ricorso ed è quindi questione nuova.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 alla cassa delle ammende

P•Q•M•

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 1.000,00 euro
Così deciso, il giorno 13.6.2013

Questa Corte (Cass. Sez. 4^, 18/05/1994 – 13/07/1994, n. 7985) ha infatti affermato che
sussiste violazione del divieto di “novum” nel giudizio di legittimità quando siano per la prima
volta prospettate in detta sede questioni, come quella in esame, coinvolgenti valutazioni in
fatto, mai prima sollevate.

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