Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44585 del 18/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44585 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: VERGA GIOVANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
JOVANOVIC ELVIS N. IL 17/08/1985
avverso la sentenza n. 8504/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
15/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

Data Udienza: 18/06/2013

Il ricorso è inammissibile perché i motivi riproducono pedissequamente i motivi d’appello E’
giurisprudenza pacifica di questa Corte che se i motivi del ricorso per Cassazione riproducono
integralmente ed esattamente i motivi d’appello senza alcun riferimento alla motivazione
della sentenza di secondo grado, le relative deduzioni non rispondono al concetto stesso di
“motivo”, perché non si raccordano a un determinato punto della sentenza impugnata ed
appaiono, quindi, come prive del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità,
dall’art. 581, lett. c), cod. proc. pen.. E’ evidente infatti che, a fronte di una sentenza di
appello, come quella in esame, che ha fornito una risposta ai motivi di gravame la pedissequa
ripresentazione degli stessi come motivi di ricorso in Cassazione non può essere considerata
come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d’Appello che ha dato conto
della corretta qualificazione del fatto sottolineando come l’abbraccio e la stretta al collo sono
stati esplicazione di pressione fisica idonea a coartare la libertà di movimento della vittima
per il tempo necessario a consentire l’impossessamento del cellulare e lo strappo della
catenina e della mancanza di elementi per modificare il giudizio di bilanciamento disposto dal
primo giudice.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di
colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere a carico dei
ricorrenti delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della
Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di
1.000,00 (mille) euro

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di
1.000,00 euro.
Così deliberato in Roma il 18.6.2013

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