Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44584 del 22/07/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 44584 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MERENDA VINCENZO, nato a Napoli il 10.3.1977
avverso la sentenza n. 1898/14 emessa nei suoi confronti dalla Corte
d’Appello di Roma il 5.3.2014;
letti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita

la

relazione

fatta

dal

consigliere

Stefano

Mogini;

udite le conclusioni del sostituto procuratore generale Eugenio
Selvaggi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l’avv. Pierfrancesco Bruno, difensore di fiducia del ricorrente, che
ha insistito per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della
sentenza impugnata.
Ritenuto in fatto

1. Vincenzo Merenda ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso la
sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d’Appello di Roma ha, in riforma della sentenza
pronunciata dal Tribunale di Tivoli il 20.7.2011, riqualificato il fatto a lui originariamente
contestato (tentata concussione, perché, abusando della sua qualità di Carabiniere, compiva
atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere indebitamente i titolari di un negozio di
abbigliamento a vendergli merce al prezzo da lui stesso fissato) come violazione degli artt. 56
e 319 quater c.p. e per l’effetto rideterminato in mesi otto di reclusione la pena a lui inflitta. .

2. Vincenzo Merenda censura la sentenza impugnata deducendo:

Data Udienza: 22/07/2015

1) violazione dell’art. 319 quater c.p. e vizi di motivazione per avere la Corte territoriale
erroneamente fatto applicazione della citata fattispecie in quanto l’azione induttiva non può
realizzare quel reato laddove l’extraneus non approfitti dell’abuso induttivo allo scopo di
perseguire un proprio vantaggio ingiusto. L’antigiuridicità del danno prospettato dal pubblico
ufficiale e l’assenza di un movente opportunistico del privato rappresentano i parametri che
connotano la costrizione rilevante ex art. 317 c.p., sicché non può ritenersi integrato il
tentativo di induzione indebita in assenza di atti tipici della fattispecie idonei a determinare il
risultato lesivo. Inoltre, la sentenza impugnata non dimostra il collegamento tra la frase
attribuita al ricorrente (“se tu spari, io sparo”) e le pubbliche funzioni da questo esercitate.

intimidatoria della condotta del ricorrente, tanto più se correttamente inserita nel rapporto di
previa conoscenza esistente tra il ricorrente e le persone offese. La sproporzione evidente tra il
fine perseguito e la minaccia – piuttosto da qualificare come un’infelice battuta – e la distonia
della qualifica professionale del Merenda rispetto al prospettato impiego dell’arma di ordinanza
avrebbero dovuto far concludere per l’inidoneità della frase incriminata ad incutere timore e
l’inesistenza di effettiva capacità coercitiva e non ambigua finalità sopraffattrice.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

Il Collegio osserva in primo luogo che nel riqualificare la condotta contestata quale induzione
indebita a dare o promettere utilità ex art. 319-quater c.p. la sentenza impugnata nemmeno
indica – e tantomeno giustifica – quale indebito vantaggio sarebbe in ipotesi derivato per il
soggetto indotto dal riconoscimento dello sconto richiesto dal ricorrente sulla merce oggetto
della trattativa. E’ noto peraltro che tale elemento è necessario per l’integrazione di quella
fattispecie, sicché la qualificazione giuridica del fatto operata dalla Corte territoriale non
corrisponde al paradigma normativo degli artt. 317 e 319-quater c.p. (SU, n. 12238 del
24.10.2013, Maldera).
Peraltro, la sentenza sottoposta a verifica si rivela illogica e difforme dal parametro normativo
contestato laddove deriva l’effettiva valenza minacciosa della frase in questione dalla sola
percezione soggettiva delle persone offese, non considerando in alcun modo plurimi elementi
di fatto che quella valenza avrebbero dovuto far escludere o, quantomeno, considerare
soggetta a ragionevole dubbio. Devono a tale riguardo essere ricordati: a) la circostanza che il
ricorrente fosse un cliente abituale del negozio; b) la reazione del titolare dell’esercizio
commerciale, che si è limitato a “mettere da parte” la merce e il comportamento successivo
del Merenda, che non l’ha ritirata; c) l’obiettiva e irragionevole sproporzione tra la supposta
minaccia e il fine di risparmiare poche decine di euro; d) la scarsa plausibilità circa la concreta
realizzabilità del male minacciato, tra l’altro connesso secondo la Corte territoriale all’uso
dell’arma di ordinanza; e) i dubbi riferiti dalle stesse persone offese circa la serietà della
minaccia, proferita col sorriso sulle labbra.

2) violazione dell’art. 319 quater c.p. e vizi di motivazione circa la ritenuta portata

Ritiene dunque il Collegio che, in relazione a quanto precede, permanga sulla base del
compendio probatorio disponibile, peraltro non suscettibile di ulteriore approfondimento, un
irriducibile e ragionevole dubbio circa la valenza minacciosa e l’effettiva finalità coercitiva della
condotta contestata, che pertanto non attinge la soglia del penalmente rilevante.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma il 22 luglio 2015.

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