Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44583 del 18/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44583 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: VERGA GIOVANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TODOR NICOLAE N. IL 29/08/1985
SAVU ALEXA N. IL 26/06/1982
avverso la sentenza n. 9687/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
03/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

Data Udienza: 18/06/2013

OSSERVA

Rileva il Collegio che il ricorso con riguardo alla posizione di Todor Nicolae è inammissibile in
quanto generico.

L’atto di ricorso deve essere autosufficiente, nel senso che deve contenere la precisa
prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (vedi fra
le tante:Cass. 19 dicembre 2006, n. 21858; Cass. Sez. 3 0 n. 16851/10).
È quindi inammissibile il ricorso per cassazione quando, come nel caso in esame, gli argomenti
esposti siano assolutamente generici, non individuando le ragioni in fatto o in diritto per cui la
sentenza impugnata sarebbe censurabile e, pertanto, impedendo l’esercizio del controllo di
legittimità sulla stessa.
Con riguardo alla posizione di Savu Alexa il ricorso è inammissibile considerato che la stessa è
stata assolta dalla contravvenzione a lei ascritta dal giudice d’appello.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di
colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle spese del
procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 500,00 (mille) euro
ciascuno
P.Q.M.

L’art. 606 c.p.p. elenca una serie tassativa di motivi di ricorso. Il ricorrente deve quindi
prospettare una specifica doglianza in ordine alle argomentazioni poste a fondamento della
decisione impugnata e non limitarsi a dedurne, come nel caso in esame, genericamente
l’infondatezza.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 500,00 euroc tAscAmo,
Così deliberato in Roma il 18.6.2013

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