Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44581 del 18/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44581 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: VERGA GIOVANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCICCHITANO GIUSEPPE N. IL 17/07/1982
avverso la sentenza n. 471/2006 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 25/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

Data Udienza: 18/06/2013

OSSERVA

Il reato non è prescritto perché non decorso il termine di anni 15 applicabile nel caso in
esame essendo la pronuncia di primo grado dell’8.3.2005. Le Sezioni Unite di questa Corte
hanno infatti stabilito, con sentenza n. 47008/2010, che, ai fini dell’applicazione della
disciplina transitoria ex art. 10 L. n. 251 del 5 dicembre 2005, disposizione ostativa
all’applicazione delle norme più favorevoli in tema di prescrizione, il processo deve
considerarsi pendente in grado d’appello subito dopo la pronuncia della sentenza di condanna
di primo grado. Nel caso in esame la sentenza di primo grado è stata pronunciata l’8.3.2005e
quindi il processo deve ritenersi pendente in appello in data anteriore all’entrata in vigore dei
nuovi e più favorevoli termini di prescrizione.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di
colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere a carico del
ricorrente delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della
Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di
1.000,00 (mille) euro
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di
1.000,00 euro.
Così deliberato in Roma il 18.6.2013

Il ricorso è inammissibile giacché i motivi in esso dedotti sono manifestamente infondati e
ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame,
dovendosi gli stessi considerare, per di più, non specifici. La mancanza di specificità del
motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza,
ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente
dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all’inammissibilità.

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