Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44580 del 18/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44580 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: VERGA GIOVANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IANNOTTA GIOVANNA N. IL 28/07/1975
avverso la sentenza n. 12942/2007 CORTE APPELLO di TORINO, del
18/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
Data Udienza: 18/06/2013
OSSERVA
Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente si limita a contestare l’eccessività della pena senza
considerare che il giudice ha indicato in sentenza tutti gli elementi ritenuti rilevanti o
determinanti nell’ambito della complessiva applicazione di tutti i criteri di cui all’art. 133 c.p.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 1.000,00 euro.
Così deliberato in Roma il 1%.6.2013
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di
colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle spese del
procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 1.000,00 (mille) euro