Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44579 del 18/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44579 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: VERGA GIOVANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROMANO ENRICO N. IL 22/09/1957
avverso la sentenza n. 1182/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
26/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

Data Udienza: 18/06/2013

,

OSSERVA

L’impugnazione è inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett. c), in relazione all’art. 581 c.p.p.,
atteso che non risultano presentati i motivi del ricorso.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da un profilo di colpa del
ricorrente (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché del
versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa nella misura
di 500,00 (cinquecento) euro.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 500,00 euro
Così deliberato in Roma il 18.6.2013

P.Q.M.

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