Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44577 del 23/06/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 44577 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALIBERTO LUIGI N. IL 12/02/1950
avverso la sentenza n. 3517/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
11/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott7) -P-1 ‘rIC(1A2″ 9–)0(\324-2)
che ha concluso per
(14,\QAMO

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 23/06/2015

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 11.4.14 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza emessa in
data 15.3.10 dal Giudice monocratico del Tribunale a carico di ALIBERTO Luigi,ritenuto
responsabile del reato di cui agli arte.477-482 CP,per aver contraffatto una carta di identità ,e

In riferimento a tali fatti era stata inflitta dal primo giudice la pena di mesi 4 di reclusione.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore,deducendo:
1.mancanza ed illogicità della motivazione; a riguardo rilevava che la Corte non aveva reso
motivazione inerente alle condizioni mentali dell’imputato,affetto da uno stato di infermità
addotto dalla difesa,che avrebbe avuto rilevanza ai fini di ritenere sussistente la responsabilità
per la falsificazione ascrittagli,tale da richiedere capacità cognitiva .

RILEVA IN DIRITTO

Il ricorso risulta inammissibile.
Invero la sentenza impugnata rende adeguata motivazione,in riferimento agli elementi di prova
a carico dell’imputato,emersi dall’istruttoria dibattimentale,attraverso escussione di testi di pg.
che avevano eseguito il controllo dell’imputato ,trovato in possesso di carta di identità
contraffatta.
Quanto alle deduzioni difensive si osserva che in grado di appello era stata prospettata
l’esistenza di un vizio parziale di mente,che non risulta riconosciuto nella specie ai fini della
applicazione dell’art.89 CP.
Pertanto si rivelano inammissibili le censure con le quali la difesa prospetta-in questa sede —
ritenendo il vizio di illogicità della motivazione- l’incapacità dell’odierno ricorrente di realizzare
la condotta della falsificazione del documento,trattandosi di un motivo che presuppone un
giudizio di fatto precluso in questa sede,ove è sufficiente rilevare ai fini della decisione che il
giudice di appello abbia reso congrua motivazione sulle richieste della difesa.
Va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso a cui consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali,e della somma di €1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

del reato di cui all’art.468 CP,per la contraffazione del sigillo del Comune.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Roma,deciso in data 23 giugno 2015.

e della somma di €1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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