Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44570 del 18/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44570 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: VERGA GIOVANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BEVILACQUA ALFONSO N. IL 17/10/1969
avverso la sentenza n. 1384/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
04/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
Data Udienza: 18/06/2013
OSSERVA
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di
colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere a carico del
ricorrente delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della
Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di
1.000,00 (mille) euro
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di
1.000,00 euro.
Così deliberato in Roma il 18.6.2013
Il ricorso è inammissibile Le doglianze sono manifestamente infondate perché la Corte
territoriale ha dato conto dell’impossibilità di procedere ad un bilanciamento intermini di
prevalenza ostandovi il dettato dell’art. 99 co 4 c.p.e ha indicato in sentenza tutti gli elementi
ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito della complessiva applicazione di tutti i criteri di
cui all’art. 133 c.p.