Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44568 del 18/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44568 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: VERGA GIOVANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RICCARDI ALFIO N. IL 03/09/1952
avverso la sentenza n. 1927/2012 TRIBUNALE di CATANIA, del
18/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

Data Udienza: 18/06/2013

OSSERVA
Il motivo di ricorso è generico e comunque manifestamente infondato, atteso che il giudice,
nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato al contenuto nell’accordo tra le parti
e dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 c.p.p. indicando
specificatamente gli atti di indagine dai quali doveva desumersi la responsabilità dell’imputato.
Siffatta motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di
applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri

L’accordo intervenuto tra le parti infatti esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che
la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata
con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione
della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 c.pp.. per
escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della
pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Cass. Sez. un. 27 marzo 1992, Di
Benedetto; Sez. un. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un. 25 novembre 1998, Messina;
sez.IV 13 luglio 2006 n.34494, Koumya).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce
dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.500,00 .

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 1500,00 euro
Così deciso, il giorno 4.6.2013

richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità.

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