Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44565 del 18/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44565 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: VERGA GIOVANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VADALA’ ANTONINO N. IL 19/11/1973
avverso la sentenza n. 1265/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
10/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
Data Udienza: 18/06/2013
OSSERVA
Rileva il Collegio che il ricorso è manifestamente infondato.
Lamenta il ricorrente vizio di motivazione in ordine al diniego di concessione delle circostanze
attenuanti generiche.
La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un
giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni
preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non
contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico
apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Cass.
sez.VI 24 settembre 2008 n.42688, Caridi; sez.VI 4 dicembre 2003 n.7707, Anaclerio).
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice
prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli
atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti,
rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Cass. sez.VI 16 giugno 2010 n.34364,
Giovane, Sez. 6, Sentenza n. 34364 del 16/06/2010 Ud. (dep. 23/09/2010) Rv. 248244)
Nella fattispecie la Corte territoriale ha motivato il diniego delle attenuanti generiche con riferimento
alla gravità dell’episodio e della particolare pericolosità dimostrata.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di colpa
emergenti dal ricorso (v. Corte Cost sent 186/2000) – consegue l’onere delle spese del procedimento,
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in
ragione dei motivi dedotti, nella misura di 1.000,00 (mille) euro
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché
al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 1.000,00 euro.
Così deliberato in Roma il 18.6.2013
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