Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44562 del 18/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44562 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: VERGA GIOVANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CASTRONOVO GAETANO N. IL 15/06/1966
avverso la sentenza n. 3322/2010 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 06/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
Data Udienza: 18/06/2013
OSSERVA
Il primo motivo presentato deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606 c.
3 C.P.P. posto che la violazione denunziata in questa sede di legittimità non è stata dedotta
innanzi alla Corte di Appello avverso la cui sentenza è ricorso ed è quindi questione nuova.
Il secondo motivo è reiterativo e generico perché non tiene conto delle motivate ragioni
che hanno portato la Corte territoriale a non riconoscere l’attenuante del danno di speciale
tenuità.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili
di colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle
spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle
ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 1.000,00
(mille) euro
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di
1.000,00 euro
Così deciso in Roma, il giorno 18.6.2013
Questa Corte (Cass. Sez. 4^, 18/05/1994 – 13/07/1994, n. 7985) ha infatti affermato
che sussiste violazione del divieto di “novum” nel giudizio di legittimità quando siano per la
prima volta prospettate in detta sede questioni, come quella in esame, coinvolgenti
valutazioni in fatto, mai prima sollevate.