Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44561 del 18/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44561 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: VERGA GIOVANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LANZA PAOLO N. IL 01/06/1964
avverso la sentenza n. 40024/2011 TRIB.SEZ.DIST. di LEGNAGO, del
02/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

Data Udienza: 18/06/2013

OSSERVA
Rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico e versato in fatto.
L’art. 606 c.p.p. elenca una serie tassativa di motivi di ricorso. Il ricorrente deve quindi
prospettare una specifica doglianza in ordine alle argomentazioni poste a fondamento della
decisione impugnata e non limitarsi a dedurne, come nel caso in esame, genericamente
l’infondatezza.

È quindi inammissibile il ricorso per cassazione quando, come nel caso in esame, gli
argomenti esposti siano assolutamente generici, limitandosi ad una non consentita lettura
alternativa, non individuando le ragioni in fatto o in diritto per cui la sentenza impugnata
sarebbe censurabile e, pertanto, impedendo l’esercizio del controllo di legittimità sulla stessa.
Il secondo motivo è generico perché ancora la richiesta sul solo dato dell’incensuratezza non
valutabile ai sensi di legge.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di
colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle spese del
procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitatìva, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 1.000,00 (mille) euro
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di
1.000,00 euro
Così deciso in Roma, il giorno 18.6.2013

L’atto di ricorso deve essere autosufficiente, nel senso che deve contenere la precisa
prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (vedi fra
le tante:Cass. 19 dicembre 2006, n. 21858; Cass. Sez. 3 0 n. 16851/10).

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