Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44559 del 18/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44559 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: VERGA GIOVANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
STAJIKJ BOSHKO N. IL 27/05/1965
avverso la sentenza n. 1054/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
19/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
Data Udienza: 18/06/2013
OSSERVA
Il ricorso è inammissibile
Con il primo motivo il ricorrente tende unicamente a prospettare una generica diversa ed
alternativa lettura dei fatti di causa, che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità
a fronte di una sentenza, come quella impugnata che appare congruamente e coerentemente
motivata proprio in punto di qualificazione del fatto e responsabilità del prevenuto.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di
colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle spese del
procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 1.000,00 (mille) euro
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 1.000,00 euro.
Così deliberato in Roma il 4).6.2013
Con la seconda doglianza il ricorrente si limita a contestare l’eccessività della pena senza
considerare che il giudice ha indicato in sentenza tutti gli elementi ritenuti rilevanti o
determinanti nell’ambito della complessiva applicazione di tutti i criteri di cui all’art. 133 c.p.