Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44557 del 18/07/2017

Penale Ord. Sez. 7 Num. 44557 Anno 2017
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: FILIPPINI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
A.A.

avverso la sentenza del 30/09/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

Data Udienza: 18/07/2017

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 30/09/2016, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di PALERMO, in data 24/09/2014, nei confronti di A.A. confermava la condanna in relazione al reato di cui all’ art. 486 CP (più grave)
ed altro.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente articolato motivo: violazione di
legge e vizio di motivazione con riferimento alla applicazione della recidiva non obbligatoria e alla
entità del relativo aumento di pena. Il motivo è inammissibile poiché la doglianza non risulta essere
stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di
inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall’atto di appello e dal

riepilogo dei motivi di impugnazione contenuti nella sentenza di secondo grado.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese

processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 18/07/2017
Il Consigliere Estensore
S EFANO FILIPPINI

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