Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44555 del 18/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44555 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: VERGA GIOVANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI BLASIO MARCO N. IL 30/08/1977
avverso la sentenza n. 576/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
16/12/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

Data Udienza: 18/06/2013

OSSERVA

Rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico.
L’art. 606 c.p.p. elenca una serie tassativa di motivi di ricorso. Il ricorrente deve quindi
prospettare una specifica doglianza in ordine alle argomentazioni poste a fondamento della
decisione impugnata e non limitarsi a dedurne, come nel caso in esame, genericamente
l’infondatezza.

È quindi inammissibile il ricorso per cassazione quando, come nel caso in esame, gli argomenti
esposti siano assolutamente generici, non individuando le ragioni in fatto o in diritto per cui la
sentenza impugnata sarebbe censurabile e, pertanto, impedendo l’esercizio del controllo di
legittimità sulla stessa.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di
colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle spese del
procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 1.000,00 (mille) euro
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 1.000,00 euro.
Così deliberato in Roma il 18.6.2013
Il

Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Sec

sidente
CARMENINI

L’atto di ricorso deve essere autosufficiente, nel senso che deve contenere la precisa
prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (vedi fra
le tante:Cass. 19 dicembre 2006, n. 21858; Cass. Sez. 3 0 n. 16851/10).

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