Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44554 del 18/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44554 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: VERGA GIOVANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OLIVIERO DEMETRIO N. IL 14/02/1982
avverso la sentenza n. 11/2008 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 31/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

Data Udienza: 18/06/2013

OSSERVA

Il ricorso è inammissibile. Con i due motivi di ricorso il ricorrente tende unicamente a
prospettare una generica diversa ed alternativa lettura dei fatti di causa, che non può trovare
ingresso in questa sede di legittimità a fronte di una sentenza, come quella impugnata che
appare congruamente e coerentemente motivata proprio in punto di qualificazione del fatto e
responsabilità del prevenuto.

A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di
colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle spese del
procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 1.000,00 (mille) euro
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 1.000,00 euro.
Così deliberato in Roma il 19.6.2013

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile

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