Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44552 del 22/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 44552 Anno 2015
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZUNGRI MICHELE N. IL 10/03/1975
avverso la sentenza n. 464/2014 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 01/07/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 22/05/2015

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Paola FILIPPI, ha concluso chiedendo
l’annullamento con rinvio limitatamente al mantenimento del sequestro della somma di denaro.
Rigetto nel resto.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 1 luglio 2014 la Corte di Appello di Reggio Calabria, in parziale riforma
della pronunzia di primo grado emessa dal G.U.P. del Tribunale di Palmi assolveva Michele
ZUNGRI dal reato di detenzione di cocaina contestatogli al capo A) e rideterminava la pena

sorveglianza ascrittigli ai capi B) e C).

2.

Con atto sottoscritto dal suo difensore, viene proposto ricorso nell’interesse del ZUNGRI

affidato a due motivi.
2.1. Con il primo vengono dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in relazione
alla affermazione di responsabilità per i due reati sopra indicati.
Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto configurabile lo
stato di bisogno ex art. 54 cod. pen. in relazione al reato di furto di energia elettrica solo
perché egli era stato trovato in possesso di una ingente somma di denaro.
Censura altresì la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza del reato di violazione
degli obblighi di sorveglianza, sebbene non vi fosse prova di tale violazione
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente contesta la decisione della Corte di mantenere il
sequestro della somma di denaro rinvenuta in suo possesso, cui si fa riferimento nel capo A)
della imputazione e in relazione al quale la Corte territoriale ha ritenuto configurabile il reato di
cui all’art. 648 cod. pen., trasmettendo gli atti al P.M. per l’esercizio dell’azione penale.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.

1. Le doglianze formulate sono del tutto scollegate dalle argomentazioni della sentenza
impugnata e peraltro finalizzate ad una inammissibile rivalutazione delle risultanze processuali,
sulle quali la Corte territoriale ha esaustivamente e logicamente motivato, rispondendo alle
analoghe censure già proposte negli stessi termini in appello.
Va a tal proposito rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità
dei motivi deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma
anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma
dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l’inammissibilità (Sez. 5, n. 28011 del
15/02/2013 – dep. 26/06/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, 18.9.1997 – 13.1.1998, n.
2

inflitta allo stesso imputato per i reati di furto di energia elettrica e violazione degli obblighi di

256, rv. 210157; Sez. 5, 27.1.2005 -25.3.2005, n. 11933, rv. 231708; Sez. 5, 12.12.1996, n.
3608, p.m. in proc. Tizzani e altri, rv. 207389).
A questa Corte, peraltro, non possono essere sottoposti giudizi di merito, non consentiti
neppure alla luce del nuovo testo dell’art. 606, lettera e), cod. proc. pen.; la modifica
normativa di cui alla legge 20 febbraio 2006 n. 46 lascia infatti inalterata la natura del
controllo demandato alla Corte di cassazione, che può essere solo di legittimità e non può
estendersi ad una valutazione di merito.
I motivi dedotti dal ricorrente si limitano a censurare proprio la valutazione delle prove a suo

dell’esimente dello stato di necessità e in relazione a quello di violazione degli obblighi di
sorveglianza la carenza di elementi a sostegno della accusa.
Quanto dedotto è però -come si è detto- del tutto generico e le censure sono formulate senza
alcuna effettiva considerazione degli elementi evidenziati e degli argomenti spesi nella
sentenza impugnata e in quella di primo grado, alla quale la Corte territoriale ha fatto
legittimamente rinvio.
Peraltro, l’esame del provvedimento impugnato consente di apprezzare come la motivazione
sia congrua ed improntata a criteri di logicità e coerenza, proprio nella valutazione di tutti gli
elementi a carico dell’imputato.
In particolare, va detto che correttamente è stata esclusa la configurabilità della causa di
giustificazione ex art. 54 cod. pen., che può essere invocata solo per un pericolo attuale e
transitorio, in relazione al quale l’imputato ha uno specifico onere di prova, sì che egli deve
allegare di avere agito per insuperabile stato di costrizione, non altrimenti evitabile (tra le
tante, Sez. 6, n. 45065 del 02/07/2014, P.G. in proc. Di Caterino e altri, Rv. 260839).
Né va trascurato nel caso in esame che la sentenza d’appello ha confermato in punto di
responsabilità per i reati ascritti ai capi B) e C) quella di primo grado, sicché vanno ribaditi i
principi secondo i quali, in tema di ricorso per cassazione, quando ci si trova dinanzi a una
“doppia pronuncia conforme”, l’eventuale vizio di travisamento può essere rilevato in sede di
legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che
l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come
oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 4, n. 4060
del 12/12/2013, Capuzzi e altro, Rv. 258438).

2. Non possono essere vagliate in questa sede le doglianze relative al mantenimento del

sequestro della somma di denaro trovata in possesso dell’imputato.
E’, infatti, del tutto evidente che tale sequestro attiene alla imputazione in relazione alla quale
la Corte territoriale, applicando l’art. 521 cod. proc. pen., ha trasmesso gli atti al P.M. per
l’esercizio della azione penale ritenendo configurabile nei fatti accertati il reato di cui all’art.
648 cod. pen.

3

carico, rappresentando in relazione al reato di furto i presupposti per l’applicazione

3. In ragione dei suesposti motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente
va condannato al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di euro 1000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Il consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2015

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