Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44552 del 18/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44552 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: VERGA GIOVANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUBINO NICOLA LUCA N. IL 04/11/1982
avverso la sentenza n. 6855/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
05/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

Data Udienza: 18/06/2013

OSSERVA

La Corte territoriale ha dato conto delle ragioni che hanno determinato l’inapplicabilità delle
circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale con un giudizio in fatto non
censurabile in questa sede.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di
colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere a carico del
ricorrente delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della
Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di
1.000,00 (mille) euro

P.Q.M.
Dichiara inammissibile iiricors0 e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 1.000,00 euro.
Così deliberato in Roma il 18.6.2013
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Il ricorso ulteriormente sviluppato nella memoria depositata il 15.5.2013 è inammissibile
giacché i motivi in esso dedotti sono manifestamente infondati e ripropongono le stesse
ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi
considerare, per di più, non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere
apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza
di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice
censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente dell’art. 591 cod. proc.
pen., comma primo, lett. c), all’inammissibilità.

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