Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44551 del 18/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44551 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: VERGA GIOVANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PERRUCCI VINCENZO N. IL 14/12/1963
avverso la sentenza n. 3431/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
04/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

Data Udienza: 18/06/2013

OSSERVA

La Corte territoriale ha dato conto dell’insussistenza dell’identità del disegno criminoso con
una valutazione giuridicamente corretta ancorata a valutazioni in fatto incensurabili in questa
sede.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di
colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere a carico del
ricorrente delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della
Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di
1.000,00 (mille) euro
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di
1.000,00 euro.
Così deliberato in Roma il 18.6.2013

Il ricorso è inammissibile giacché i motivi in esso dedotti sono manifestamente infondati e
ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame,
dovendosi gli stessi considerare, per di più, non specifici. La mancanza di specificità del
motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza,
ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente
dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all’inammissibilità.

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