Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44551 del 14/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 44551 Anno 2015
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RIVA SILVANO N. IL 01/02/1954
avverso la sentenza n. 6997/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
16/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 14/05/2015

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. Mario Maria Stefano Pinelli, che ha concluso per
l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 16.5.2014 la Corte d’Appello di
Milano ha riformato la sentenza del Tribunale di Corno del 12.6.2013,
riqualificando il fatto di ricettazione ascritto al Riva Silvano al capo A) in
quello di cui agli artt. 477 c.p. in relazione all’art. 482 c.p. e – unificati i

dieci di reclusione.
1.1. All’imputato risulta ascritta la condotta di avere in occasione di
alcuni ingressi al Casinò Municipale di Campione d’Italia, presentato una
carta d’identità intestata a Pieramonti Paolo, carta d’identità che si
accertava essere stata oggetto di denuncia di smarrimento del 21.1.2006
ad opera dell’effettivo titolare, Fieramonti Paolo. Gli accertamenti svolti
dagli operanti – che acquisivano la scheda, predisposta al primo ingresso
di ogni cliente al Casinò, contenente la fotografia del cliente che si era
presentato con le generalità di Pieramonti Paolo – hanno consentito di
identificare nell’ imputato, Riva Silvano, il soggetto che aveva esibito la
carta d’identità denunciata smarrita. Questi, sorpreso dagli operanti
intervenuti presso il Casinò in data 28.8.2007, in possesso di un biglietto
nominativo d’ingresso recante le generalità di Pieramonti Paolo, aveva
dapprima dichiarato di chiamarsi appunto Pieramonti, salvo, poi,
declinare le proprie reali generalità, confessando ai medesimi operanti di
aver utilizzato il 28.5.2007, in occasione dell’ingresso al Casinò, una carta
d’identità altrui al fine di ottenere una scheda d’ingresso non contenente
le sue reali generalità.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Riva a mezzo del
proprio difensore di fiducia affidato a un unico motivo, con il quale
lamenta l’inosservanza o erronea interpretazione della legge penale in
relazione alla data di commissione del reato ed alla conseguente
prescrizione, con violazione del principio di correlazione tra accusa e
sentenza di cui all’art. 521 c.p.p., atteso che la Corte d’appello di Milano,
pur avendo

correttamente riqualificato, i fatti contestati sub A)

dall’originaria imputazione di ricettazione a quella di contraffazione
materiale della carta d’identità alterata nel cognome dell’intestatario (da
Fieramonti a Pieramonti), tuttavia non ha accolto la richiesta di
conseguente declaratoria di non doversi procedere per il decorso del
termine di prescrizione previsto dall’art. 157 c.p., ostandovi, secondo i
1

reati di cui ai capi A) e B) (art. 496 c.p.)- rideterminava la pena in mesi

giudici d’appello, la data di commissione del reato di contraffazione e
l’applicazione dell’aumento della metà del termine di prescrizione per
effetto dell’applicazione delle norme sulla recidiva qualificata; tale
interpretazione merita censura, innanzitutto, quanto alla individuazione
della data di commissione del reato ed all’affermazione secondo cui le
false generalità di Paolo Pieramonti per l’ingresso al Casinò sarebbero
state utilizzate a partire dal 15.3.2007, sicchè i termini prescrizionali non
sarebbero decorsi, risultando tali elementi in contrasto con le risultanze

effettuati da Paolo Pieramonti al Casinò di Campione, allegata alla
comunicazione del 18.3.2008 ad opera dei Carabinieri di Campione; da
essa si rileva che il 4 ottobre 2005 alle 15 e 40 si verificava il primo dei
251 ingressi di Paolo Pieramonti, cioè di Silvano Riva, in occasione del
quale, come da prassi, è richiesta l’esibizione del documento d’identità
per la redazione della scheda di ingresso alla sala da gioco; se ne deduce
che la contraffazione non può che essere antecedente al 4 ottobre 2005,
sicchè il termine di cui all’art. 157, comma 1 c.p. risulta,
abbondantemente decorso- sia applicando il termine di sei anni, come
indicato dalla Corte, sia applicando la disposizione antecedente al
dicembre 2005, ovvero il termine quinquennale da considerarsi norma più
favorevole- essendo stato emesso il decreto di citazione a giudizio, unico
atto interruttivo, il 2 febbraio del 2012; per quanto concerne, poi, la
recidiva, nel capo A) d’imputazione risulta contestata a differenza del
capo B) solo con il richiamo all’art. 99 c.p., senza specificazione alcuna e
per orientamento costante del Giudice dì legittimità, invece, la
contestazione della recidiva deve essere specifica, posto che ai diversi tipi
di recidiva sono ricollegati distinti effetti sanzionatori ed il giudice non può
ravvisare una forma di recidiva diversa e più grave di quella contestata,
pena la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza ex
art. 521 c.p.p..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va respinto.
1.Ed invero, il ricorrente fonda la deduzione circa l’intervenuto
decorso del termine di prescrizione del reato di cui al capo A) (falso della
carta di identità n. AG5591862 recante il cognome dell’intestatario
alterato “Pieramonti” in concorso con l’autore materiale, ai sensi degli
artt. 477 e 482 c.p.) innanzitutto sulla circostanza che dalla “stampa”
degli ingressi del “Pieramonti” -alias Riva Silvano- al Casinò, allegata al
ricorso, si evincerebbe che il primo ingresso sarebbe avvenuto il

2

documentali in atti ed, in particolare, con la stampa degli ingressi

4.10.2005, sicchè il falso contestato sarebbe da ricondurre a tale data.
Tale deduzione non può trovare accoglimento per plurime considerazioni.
Innanzitutto la stampa degli ingressi allegata al ricorso consta di tre fogli
in fotocopia privi di formalità, di sottoscrizione, di elementi, insomma,
certi al fine dì ricondurre agli uffici del Casinò medesimo la provenienza
dell’estratto. Tali elementi, invero, non possono senz’altro ricavarsi dalla
stampigliatura in alto sui fogli della scritta “Casinò Municipale di Campione
d’Italia s.p.a.” con la data dell’elaborazione dati “15/3/2008 23.18.05” in

provenienza.
1.1. Ciò che appare, comunque,

dirimente circa

l’epoca di

contraffazione del documento di identità utilizzato dal Riva (“Pieramonti”)
in epoca senz’altro successiva al 2005 è il dato riportato in imputazione,
che non risulta contestato dal ricorrente, secondo cui la carta di identità
contraffatta reca la data di emissione del Comune di Sumirago del
“16.9.2006”, sicchè quantomeno in epoca successiva a tale data risale la
contraffazione, non potendo logicamente ipotizzarsi l’utilizzo nel 2005 di
un documento contraffatto, ma recante una data di emissione postuma.
Il dato in questione appare anche in linea con la denuncia di smarrimento
del documento di identità effettuata dal Fieramonti nel 2006 e non già nel
2005. Pertanto del tutto congrua con tali elementi si presenta l’epoca del
commesso reato ricondotta al 2007 essendo stata in tale epoca con
certezza utilizzata essendo stato l’imputato sorpreso all’ingresso del
Casinò.
2. Infondata si presenta altresì la deduzione relativa alla mancata
contestazione per il reato di cui al capo A), a differenza del capo B),
della recidiva ex art. 99, secondo comma, c.p., recando l’imputazione un
generico riferimento alla recidiva ex art. 99 c.p., sicchè per tale reato non
può procedersi a calcolare l’interruzione della prescrizione, considerando
l’aumento della metà del tempo necessario a prescrivere ai sensi dell’art.
161/2 c.p.. Ed invero, la contestazione della recidiva di cui all’art. 99/2 n.

1 c.p. risulta chiaramente specificata per il reato di false dichiarazioni
sull’identità di cui al capo B)- reato più grave rispetto a quello di cui al
capo A), all’esito dell’operata derubricazione, sul quale è stato operato
l’aumento di pena per la continuazione con il capo A)- sicchè l’imputato è
stato reso edotto che nella vicenda oggetto di giudizio per i “falsi” a lui
riferibili si configura la recidiva di cui al secondo comma dell’art. 99 c.p.,
trattandosi di reati della stessa indole di quelli per i quali ha già riportato
condanna.

3

mancanza di ulteriori dati formali idonei alla identificazione della


2.1. Correttamente, dunque, la Corte territoriale ha calcolato il
termine massimo di prescrizione, considerando la recidiva di cui all’art.
99/2 n. 1 c.p. per entrambe le condotte di falso di cui ai capi A) e B),
avvinte dalla continuazione, senza che possa ritenersi configurabile nella
fattispecie la violazione del disposto di cui all’art. 521 c.p.p.
3.11 ricorso va, dunque, respinto ed il ricorrente va condannato al
pagamento delle spese processuali.

p.q.m.

processuali.
Così deciso il 14.5.2015

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

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