Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44550 del 18/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44550 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: VERGA GIOVANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OMONAMUVBOVB0 GODFREOY OSAZUWA N. IL 15/09/1980
avverso la sentenza n. 4165/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
31/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
Data Udienza: 18/06/2013
OSSERVA
L’impugnazione è inammissibile perché i motivi riguardano una sentenza diversa da quella oggetto di
impugnazione.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da un profilo di colpa del
ricorrente (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché del
versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa nella misura
di 1000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 1000,00 euro
Così deliberato in Roma il 18-.6.2013
Il ricorrente impugna la sentenza n. 4165/11 RGA della Corte d’Appello di Milano che ha confermato
la sentenza emessa, all’esito di giudizio abbreviato, dal tribunale di Milano Sez. Direttissime con
motivi che riguardano una pronuncia di applicazione pena.