Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44549 del 18/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44549 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: VERGA GIOVANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DINARDI GIUSEPPE N. IL 04/05/1963
avverso la sentenza n. 4976/2007 CORTE APPELLO di MILANO, del
06/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
Data Udienza: 18/06/2013
Il ricorso è inammissibile perché i motivi riproducono pedissequamente i motivi d’appello E’
giurisprudenza pacifica di questa Corte che se i motivi del ricorso per Cassazione riproducono
integralmente ed esattamente i motivi d’appello senza alcun riferimento alla motivazione della
sentenza di secondo grado, le relative deduzioni non rispondono al concetto stesso di “motivo”,
perché non si raccordano a un determinato punto della sentenza impugnata ed appaiono,
quindi, come prive del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art.
581, lett. c), cod. proc. pen.. E’ evidente infatti che, a fronte di una sentenza di appello, come
quella in esame, che ha fornito una risposta ai motivi di gravame la pedissequa ripresentazione
degli stessi come motivi di ricorso in Cassazione non può essere considerata come critica
argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d’Appello .
Deve aggiungersi che le argomentazioni esposte nel motivo in esame si risolvono in generiche
censure in punto di fatto che tendono unicamente a prospettare una diversa ed alternativa
lettura dei fatti di causa, ma che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità a
fronte di una sentenza, come quella impugnata, che appare congruamente e coerentemente
motivata proprio in punto di responsabilità del ricorrente a titolo di concorso nel reato di
riciclaggio contestato
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di
colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere a carico dei
ricorrenti delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della
Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di
1.000,00 (mille) euro
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 1.000,00 euro.
Così deliberato in Roma il 1&6.2013
OSSERVA