Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44549 del 14/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 44549 Anno 2015
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

MATTA ADELCHI N. IL 29/06/1939
N1 ATM MIR ANnA N. IL 05/01/1944
CABULA STEFANO N. IL 26/08/1969
avverso la sentenza n. 279/2011 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
06/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 14/05/2015

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.
Mario Maria Stefano Pinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per i ricorrenti, l’avv. Patrizio Rovelli, che ha concluso riportandosi al
ricorso

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 6.2.2014 la Corte d’Appello di Cagliari ha
confermato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Oristano del 12.10.2010, con
la quale Matta Adelchi era stato condannato alla pena di tre anni di reclusione,

anno e quattro mesi di reclusione e Cabula Stefano alle pena di due anni e due
mesi di reclusione, per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione di beni
della società CAVI s.p.a.
1.1.Agli imputati sono state ascritte le seguenti condotte:
– a Matta Adelchi, quale presidente del consiglio di amministrazione e
successivamente di amministratore delegato, nonché di amministratore unico,
dall’8 marzo 2000 in poi, e di amministratore di fatto della CAVI s.p.a.,
dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Oristano in data 17 dicembre
2002, ed al Cabula quale amministratore unico, dall’8 febbraio 2001 al 31
dicembre 2001, della I.M.A.C., Industria Meccanica Allestimenti Carrozzeria s.r.I.,
partecipata dalla CAVI all’80% e nel resto inizialmente da Matta Adelchi e Matta
Miranda e successivamente solo da quest’ultima, l’aver stipulato, in data 6
dicembre 2001, nel periodo di tempo immediatamente precedente la domanda dì
ammissione alla procedura di amministrazione controllata della Cavi, poi, seguita
dalla dichiarazione di fallimento, un contratto dì locazione, in sostituzione di altri
stipulati a partire dal 1993, con il quale, ai sensi della L. n. 392 del 1978, la
fallita cedeva in locazione alla I.M.A.C. per la durata di anni sei prorogabili
tacitamente per un periodo della stessa durata, una parte del capannone di sua
proprietà, complessivamente esteso circa 7500 metri, per una superficie di circa
2175 metri, una porzione del circostante piazzale per un’estensione di circa
2.500 metri e alcuni locali della palazzina uffici, senza che, con planimetrie
allegate, venissero esattamente individuati le superfici ed i locali indicati,
contratto integrato con la cessione (v. fattura n. 1031/12 del 31 dicembre 2001)
di numerose attrezzature da parte della fallita alla I.M.A.C. con pagamento
dilazionato in sei rate, l’ultima delle quali scadente nel mese di giugno 2004, che
si configurava come simulato e integrante, in realtà, una cessione di ramo
d’azienda, la quale, oltre che sottrarre alle ragioni dei creditori della fallita ampie
porzioni degli immobili predetti, resi indisponibili per tutta la durata della
locazione, ne impediva la vendita al valore effettivo da parte del curatore, stante
l’esistenza delle locazioni in corso e, inoltre, rendeva la fallita medesima privata

1

Matta Miranda- riconosciute le circostanze attenuanti generiche- alla pena di un

di tutti i beni materiali e immateriali necessari per lo svolgimento dell’attività,
non più in condizioni di operare (episodio sub A);
– a Matta Adelchi, nell’indicata qualità di amministratore della CAVI s.p.a. ed a
Cabula Stefano, quale amministratore unico dal 17 aprile 2000 in poi della
LM.A., successivamente CAVI SERVICE S.r.l., partecipata da Miranda Matta
all’80% e per il resto dal Cabula e di cui il Matta era l’amministratore di fatto, per
aver stipulato, il 20 dicembre 2001 ed il 15 marzo 2002 e, dunque, nel periodo
di tempo immediatamente precedente la domanda di ammissione alla procedura

contratti di locazione con i quali, ai sensi della L. n. 392 del 1978, la società poi
fallita cedeva in locazione alla I.M.A.C., per la durata di anni sei, prorogabili
tacitamente per un periodo della stessa durata, una parte del capannone di sua
proprietà, complessivamente esteso circa 7500 metri, pari a una superficie di
circa 2400 metri, una porzione del piazzale attiguo e parte dei locali adibiti a
uffici (il primo contratto) e il locale dove la CAVI svolgeva attività di riparazione e
commerciale, il piazzale di pertinenza e i locali con servizi posti al primo piano
con accesso esterno (il secondo contratto), senza che, con planimetrie allegate,
venissero esattamente individuate le superfici e i locali su indicati; contratti che,
integrati da quello di comodato di numerose attrezzature, privo di giustificazione
e intercorso fra le stesse parti il 25 marzo 2002 si configuravano come simulati e
integranti, in realtà, una cessione di ramo d’azienda, che, oltre che sottrarre alle
ragioni dei creditori della fallita ampie porzioni degli immobili predetti, resi
indisponibili per tutta la durata della locazione, ne impedivano la vendita al
valore effettivo, da parte del curatore, stante l’esistenza delle locazioni in corso
e, inoltre, rendevano la fallita medesima, privata di tutti i beni materiali e
immateriali necessari per lo svolgimento dell’attività, non più in condizioni di
operare (episodio sub B);

a Matta Adelchi, nella indicata

qualità, per aver omesso, dopo

l’azzeramento del capitale della I.M.A.C. per perdite, di procedere alla sua
ricostituzione, nonostante i 780.000.000 di lire investiti fino a quel momento
nella medesima controllata, ricostituzione che veniva effettuata, per l’importo
minimo di 20.000.000, partecipata all’80% da Miranda Matta (episodio sub C);
– a Matta Adelchi, nella indicata qualità, per aver rivalutato, ai sensi della L.
n. 342 del 2000, l’immobile di circa 7.500 mq., di proprietà della fallita,
avvalendosi, fra l’altro, di una perizia di stima redatta da un ingegnere,
palesemente falsa, che attribuiva al predetto immobile un valore di euro
2.523.814,24 superiore a quello iscritto in bilancio, così portandolo, nel bilancio
relativo all’esercizio 2000, a complessivi euro 3.150.387,08; operazione
effettuata al solo scopo di coprire indirettamente le consistenti perdite di

2

di amministrazione controllata, poi seguita dalla dichiarazione di fallimento, due

esercizio verificatesi negli anni precedenti ed evitare, in questo modo, gli
adempimenti alternativamente previsti dagli artt. 2446 e segg. del codice civile,
nel testo vigente prima della riforma introdotta dal D.Lgs. n. 6 del 2003, e che,
tuttavia, alla stregua del meccanismo introdotto dalla citata L. n. 342 del 2000,
comportava il pagamento di un’imposta pari al 19% dell’importo rivalutato, nel
caso di specie ammontante ad euro 479.524,55, senza che si verificasse il
connesso risparmio d’imposta previsto dalla medesima legge per i successivi anni
fiscali (episodio sub D).

loro difensore di fiducia, affidato a tre motivi, con i quali lamentano:
-con il primo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all’art. 606, primo comma,
lett. b) ed e) c.p.p., in relazione all’art. 216/1 n. 1 L.Fall., atteso che la Corte
d’Appello di Cagliari ha ritenuto di poter ricondurre i fatti attribuiti ai ricorrenti
nell’alveo della fattispecie astratta di cui all’art. 216 L.F., mentre le condotte
descritte nell’imputazione, al più, potevano integrare il reato, ormai abrogato, di
cui all’art. 236 L.F.; invero, gli atti di disposizione dei beni in oggetto – che
secondo l’accusa costituirebbero atti di diminuzione della consistenza
patrimoniale in danno dei creditori – e la contestata iscrizione nei bilanci della
I.M.A.C. di un valore superiore a quello reale, a tutto voler concedere erano
finalizzati alla simulazione di crediti e attività inesistenti per ottenere
l’ammissione all’amministrazione controllata, inserendosi le cessioni, i contratti di
locazione e le iscrizioni in bilancio in un arco temporale compreso tra il 2000 ed
il 2001, ovverosia, prima dell’istanza di ammissione all’amministrazione
controllata (la sentenza dichiarativa del fallimento è stata pronunciata nel
dicembre del 2002), sicché, le precise caratteristiche del fatto concreto, non
consentivano la riconducibilità alla fattispecie astratta contestata; trattasi, in
particolare, di un’aboliti° criminis

e non di un’ipotesi di successione delle leggi

penali nel tempo, considerata anche la diversità ontologica delle due distinte
fattispecie di cui agli artt. 216 e 236 L.F., con conseguente non punibilità delle
sopra indicate condotte che si assume siano state commesse nella vigenza
dell’art. 236 L.F.;
– con il secondo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all’art. 606, primo
comma, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all’art. 216 L.Fall. e 219 L.F., atteso
che la sentenza impugnata merita di essere annullata, avendo erroneamente
affermato la sussistenza nel caso concreto delle fattispecie di reato, di cui ai capi
di imputazione, omettendo di valutare adeguatamente l’inefficacia, o comunque,
l’inopponibilità degli atti di disposizione alla curatela; con i motivi di gravame,
infatti, era stato evidenziato come la CAVI s.p.a. non avesse alcun titolo
autorizzativo per concludere i contratti di locazione relativi “alle ampie porzioni

3

2. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto ricorso, a mezzo del

degli immobili”, posto che gli immobili oggetto dei predetti contratti, come
comprovato dalla documentazione riversata in atti, insistevano su aree
sottoposte a pignoramento immobiliare da parte della Banca di Credito
Cooperativo, con la conseguenza che i contratti in questione erano da ritenersi
radicalmente nulli ed inidonei a rappresentare un effettivo pregiudizio per la
massa fallimentare; la tesi contraria della Corte territoriale merita censura, posto
che, al di là delle categorie giuridiche civilistiche, non vi è dubbio che i predetti
contratti di locazione, proprio in quanto non opponibili al curatore, e revocabili,

voluto dalla norma ai fini della configurabilità della fattispecie astratta; pur
avendo il conduttore acquisito la detenzione dei beni, la curatela avrebbe potuto
riottenerne la disponibilità, attraverso idonea azione revocatoria e vendere gli
stessi al prezzo più vantaggioso possibile rispetto ai valori di mercato del
momento; pertanto, nel caso concreto non può dirsi essere stato cagionato
alcun effettivo depauperamento della massa attiva, o frapposto alcun reale
ostacolo alla vendita del bene, o alla vendita al valore effettivo, proprio in
ragione del difetto di un valido provvedimento autorizzatorio, cui conseguiva la
possibilità per il curatore di esercitare l’azione revocatoria ai sensi dell’art. 66 e
67 R.D. 267/42; anche la vendita delle attrezzature di cui alla di cui alla fattura
n. 1031/2012 non può rappresentare alcun effettivo nocumento per la massa
fallimentare, posto che la maggior parte del prezzo di vendita concordato, non
attinto da revocatoria, è stato regolarmente incassato dal curatore; per quanto
attiene al contratto di comodato gratuito stipulato il 25 marzo 2002, ovverosia in
data molto precedente alla sentenza con cui è stato dichiarato il fallimento della
società, la sentenza della Corte distrettuale ha ritenuto che il richiamo all’art. 64
del R. D. n. 267/1942, che prevede l’inefficacia rispetto ai creditori degli atti di
disposizione a titolo gratuito compiuti dal fallito nel biennio precedente la
dichiarazione di fallimento, non sia utilmente spendibile nel caso di specie, ma
anche tale tesi è infondata, atteso che risulta evidente l’inesistenza dì un
effettivo depauperamento della massa attiva, considerata l’inefficacia del
contratto rispetto ai creditori, inefficacia, che la sentenza di merito omette di
apprezzare adeguatamente nell’ottica della verifica della sussistenza della
fattispecie contestata; per quanto attiene le condotte sub c) e d), nei motivi di
gravame gli imputati avevano sostenuto come la mancata ricostruzione del
capitale sociale della IMAC fosse inidonea a integrare il reato di bancarotta
fraudolenta, in quanto tale operazione aveva consentito di evitare un
aggravamento delle passività maturate dalla CAVI S.p.A., ma, sul punto, la
sentenza impugnata, laddove si limita ad affermare che “il Matta non provvide
alla ricostituzione del capitale, essendo certo che l’operazione venne effettuata

erano del tutto inidonei a provocare il depauperamento della fallita nel senso

personalmente dalla moglie Matta Miranda con il conferimento dell’importo
minimo di 20.000,00 di lire previsto dal c/c”

omette di prendere realmente in

considerazione l’argomento difensivo suddetto; l’operazione fiscale di cui alla
lettera D) dell’imputazione, inoltre, poteva al più integrare il distinto reato di cui
all’art. 217 e 224 R.D. 256/42, in ragione del fatto avrebbe creato delle
situazioni di bilancio che consentivano all’amministratore di non richiedere

il

fallimento della società, ma anche sul punto la sentenza impugnata incorre in
una evidente omissione motivazionale, non prendendo in considerazione la

– con il terzo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all’art. 606 primo comma,
lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all’art. 216 L.Fall. e 37 c.p., atteso che con la
sentenza di condanna è stata applicata ai ricorrenti la pena accessoria
dell’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la
stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata
di dieci anni, omettendo qualsiasi motivazione in ordine alle ragioni della
applicazione della pena accessoria nella misura massima prevista dal!’ art.216
L.Fall..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
1.In linea generale va osservato che gli imputati reiterano in questa sede,
in ampia parte, censure già proposte in appello che sono state disattese dalla
Corte territoriale con motivazione approfondita ed immune da vizi o da evidenti
errori di applicazione delle regole della logica, ovvero da incongruenze che
vanifichino o rendano manifestamente incongrua la motivazione adottata.
Le doglianze svolte si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti
a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri
di ricostruzione e valutazione dei fatti, preclusa in sede di giudizio di cassazione,
pur dopo la novella codicistica introdotta dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8
(cfr. Cass., sez. 1, 16.11 – 28.12.2006, n. 42369, De Vita, rv. 235507; Cass.,
sez. 6, 3.10. – 3.11.2006, n. 36546, Bruzzese, rv. 235510; Cass., sez. 3,
9.11.2006, n. 37006, Piras, rv. 235508).
2.Con il primo motivo di ricorso, in particolare, gli imputati ripropongono
la questione relativa all’inquadramento delle condotte loro attribuite nell’ambito
del reato di cui all’art. 236 L.Fall. -abrogato dall’art. 147/2 D. Lgs. 9 gennaio

2006, n. 5, nella parte in cui contiene il riferimento all’amministrazione
controllata—

ma tale deduzione, come già evidenziato nella sentenza

impugnata, appare destituita di fondamento. Ed invero, la stipula nel periodo
di tempo immediatamente precedente la domanda di ammissione alla procedura

diversa qualificazione del fatto prospettata nei motivi di gravame;

di amministrazione controllata

di contratti con i quali la società poi fallita, Cavi

s.p.a. concedeva in locazione alla I.M.A.C. il capannone di sua proprietà, senza
che venissero esattamente individuati le superfici ed i locali indicati, nonché
cedeva altri beni e attrezzature (episodi sub A e B), non appare, né sotto il
profilo logico, né sotto quello squisitamente fattuale in alcun modo ricollegabile
ad una simulazione di “attività” o crediti, in tutto od in parte inesistenti, allo
scopo dell’ammissione della società all’amministrazione controllata, apparendo
la stipula di tali contratti indice, piuttosto, di volontà di “dismissione” e non

2.1.Invero, per quanto si evidenzierà anche innanzi, tali contratti erano
indubbiamente finalizzati a “svuotare” il patrimonio della Cavi s.p.a. in favore
della IMAC e di altre società, Ima e Cavi Service, facenti capo, comunque, ad
essi imputati, realizzando di fatto la cessione dei beni dell’azienda, così
sottraendoli alle ragioni dei creditori della fallita società.
Nessuna correlazione vi è, quindi, tra il reato previsto dall’art. 236 Legge
fallimentare che punisce, con la dizione “attribuzione di attività inesistenti e
simulazione di crediti in tutto o in parte inesistenti”,

la simulazione o la

dissimulazione, anche parziali, dell’attivo o del passivo, di operazioni che,
alterando il risultato finale della denunzia della situazione patrimoniale
dell’impresa al momento della proposta di concordato, comportano,
implicitamente ed esplicitamente, una automatica attribuzione di attivo,
ideologicamente falsa (Sez. 5, n. 3736 del 26/01/2000) e la condotta degli
imputati avente chiara ed evidente finalità distrattiva. Non illogicamente infatti è
stato evidenziato dalla Corte territoriale che la prosecuzione dell’attività dopo la
cessione da parte delle società che nel godimento dei beni si sostituirono
formalmente alla Cavi s.p.a., avvalendosi dei suoi dipendenti e fornendo le
proprie prestazioni alla stessa clientela della società fallita, rende palese il reale
scopo distrattivo di quei contratti.
2.2. Anche per quanto concerne le ulteriori condotte ascritte agli imputati
sub c) e d) non è risultata accertata o, comunque, specificamente allegata, al di
là di mere generiche deduzioni -per quanto è dato evincere dalle pronunce di
merito- una correlazione o, comunque, un rapporto finalistico tra esse e
l’ammissione all’amministrazione controllata. In particolare, anche a voler
considerare quanto evidenziato in una pronuncia di questa Corte in merito al
fatto che il reato previsto dall’art. 236 Legge Fallimentare punisce anche la
sopravvalutazione di immobili (Sez. 5, n. 3736 del 26/01/2000) le censure
svolte dai ricorrenti sul punto non sono specifiche, limitandosi alla mera
asserzione della riconducibilità di tutte le condotte nell’abolita ipotesi criminosa
di cui all’art. 236 L.Fall..

certo di “capacità produttiva”.

3.Infondato si presenta il secondo motivo di ricorso, con il quale gli imputati
in buona parte ripropongono in questa sede la questione relativa alla concreta
configurabilità della condotta di bancarotta distrattiva ex art. 216/1 n. i. L.Fall.
loro ascritta. Ed invero, per quanto concerne la circostanza, secondo cui i
contratti di locazione stipulati dalla CAVI s.p.a. sarebbero nulli, siccome
effettuati in violazione del divieto sancito dall’art. 560/2 c.p.c., insistendo gli
immobili su aree sottoposte a pignoramento immobiliare da parte della Banca di
Credito Cooperativo, fatto questo che escluderebbe un effettivo depauperamento

invalidamente concessi in locazione, deve rilevarsi come l’eventuale nullità od
inefficacia dell’atto di disposizione patrimoniale non escluda in sé la condotta
distrattiva. Nel caso di specie, a prescindere dal rilievo che sembrerebbesecondo lo stesso assunto del ricorrente- aver costituito oggetto di
pignoramento il fondo e non gli immobili oggetto di locazione, che su tale suolo
insistono, in ogni caso, correttamente la sentenza impugnata ha invocato i
principi più volte affermati da questa Corte

(Sez. 5, n. 48781 del 2004),

secondo cui deve riconoscersi la sussistenza di un comportamento distrattivo
ogniqualvolta venga realizzato un depauperamento del patrimonio sociale a
disposizione dei creditori ed un indebolimento della loro posizione di creditori e
non vi è dubbio che anche a voler ritenere che il curatore potrà esperire tutti i
rimedi per la caducazione dei contratti in questione, sicuramente il fatto stesso
che debba esperirli -con l’incertezza che correda l’esito di un giudizio- senz’altro
non esclude l’avvenuto depauperamento patrimoniale connesso all’atto
dispositivo, risultando, comunque, aggravata la posizione della massa.
3.1. Analogo ragionamento deve essere effettuato per il comodato gratuito
stipulato il 25 marzo 2002, richiedendo anche tale atto dispositivo un’azione da
parte della curatela volta alla declaratoria di inefficacia del contratto, ai sensi
dell’art. 64 L.Fall. Per quanto concerne, poi, la vendita di beni strumentali, dalle
deduzioni dello stesso ricorrente si evince che solo parte del prezzo risulta
incassato, sicchè un depauperamento, quantunque limitato ad una parte del
prezzo, si è comunque verificato.
3.2. Per quanto concerne, poi, la doglianza relativa al fatto che la mancata
ricostruzione del capitale sociale della IMAC era volta ad evitare un
aggravamento delle passività maturate dalla CAVI S.p.A., essa non centra la
ratio decidendi delle sentenze di merito, dalle quali si evince che pur a fronte di
investimenti effettuati nella controllata di 780.000.000 di lire, la medesima IMAC
in quel momento storico versava in precarie condizioni, sicchè in mancanza di
una riorganizzazione complessiva dell’attività di impresa la ricostruzione
nell’importo minimo di C 20.000,00 da parte della Cavi Service e di Miranda

della massa attiva, ben potendo la curatela rientrare in possesso dei beni

Matta non aveva alcuna possibilità di successo, traducendosi in una perdita
secca per la società fallita.
3.3. Infondata si presenta, inoltre, la doglianza circa il vizio motivazionale in
ordine alla possibilità di ascrivere l’operazione fiscale di cui alla lettera D)
dell’imputazione, al distinto reato di cui all’art. 217 e 224 R.D. 256/42, in
ragione del fatto che avrebbe creato delle situazioni di bilancio che consentivano
all’amministratore di non richiedere il fallimento della società. Sul punto la Corte
territoriale ha di fatto ritenuto completamente destituito di fondamento l’assunto

immobiliare della società pur consentendo di coprire le perdite di esercizio aveva,
tuttavia, determinato un debito di € 479.524,55 della società verso l’erario che la
medesima Cavi s.p.a. che lo stato di dissesto non consentì di onorare senza
poter ottenere i vantaggi fiscali previsti dalla norma.
Giova, in proposito, richiamare il principio più volte espresso da questa
Corte, secondo cui il giudice d’appello non è tenuto a rispondere a tutte le
argomentazioni svolte nell’impugnazione, giacchè le stesse possono essere
disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per
evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (Sez. 6, n. 1307 del
26/09/2002 – dep. 14/01/2003, Delvai, Rv. 223061).
4. Manifestamente infondato si presenta il terzo motivo di ricorso. Ed invero,
i giudici di merito si sono conformati all’orientamento assolutamente dominante
nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta,
la pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e
dell’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa ha la durata
fissa ed inderogabile di dieci anni (Sez. 5, Sentenza n. 269 del 10/11/2010 Rv.
249500; conformi n. 41035 del 10/06/2014, Rv. 260495, N. 51526 del 2013 Rv.
258665, N. 30341 del 2012 Rv. 253318, n. 17690 del 18/02/2010 Rv. 247319;
n. 39337 del 20/09/2007 Rv. 238211).
Supporta tale interpretazione la lettera della legge, che, nell’art. 216, u.c. L. Fall.
sancisce che la condanna per uno dei fatti previsti in tale articolo importa le pene
accessorie “per la durata di dieci anni”, mentre nell’art. 217, u.c. dedicato alla
bancarotta semplice, stabilisce invece che la condanna importa la pena principale
“fino

a

due

anni”.

L’insuperabilità del dato letterale (Sez. 5, n. 15638 del 05/02/2015) risulta nella
sostanza avallata anche dal giudice delle leggi, che nella nota sentenza n. 134
del 2012, ha dichiarato l’inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale ritenendo che la sentenza additiva (richiesta al fine di rendere
applicabile l’art. 37 c.p.) non costituisse una soluzione costituzionalmente
obbligata, rimanendo pertanto legata a scelte affida alla discrezionalità del
8

allorquando ha evidenziato che l’operazione di rivalutazione del capitale

,

legislatore. La Consulta ha, dunque, implicitamente confermato la validità
dell’interpretazione proposta dal collegio remittente, secondo cui nell’attuale
formulazione legislativa la pena accessoria è prevista in misura fissa (e ciò non
lede alcun diritto costituzionalmente protetto).
5. I ricorsi, pertanto, vanno rigettati ed i ricorrenti vanno condannati al
pagamento delle spese del procedimento.
p.q.m.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali

Così deciso il 14.5.2015

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