Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44546 del 20/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44546 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROTAR’ JULIAN N. IL 16/11/1986
avverso la sentenza n. 3876/2012 TRIBUNALE di BOLOGNA, del
24/08/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 20/05/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che ricorso, ferme restando le già rilevate cause di inammissibilità che avevano
dato luogo alla trasmissione del gravame a questa sezione (trattandosi di doglianze
meramente assertive e generiche, attinenti alla ricostruzione del fatto e pertanto non
deducibili in questa sede, specie a fronte di una sentenza di applicazione della pena su
richiesta), va dichiarato inammissibile per la sopravvenuta ed assorbente ragione
costituita dalla formale rinuncia, senza che ciò, tuttavia, impedisca le conseguenze di
cui all’art. 616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere
ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stirnasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla
cassa delle ammende.
Così decj in 1Rona, il 20 maggio 2013

C.,

k 611 in
11Rifigiorigio Geoidrìer10
Mérh

RILEVATE) IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, prbnunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata
a ROTARI Julian, per il reato di lesioni personali volontarie aggravate, la pena
concordata con la pubblica accusa nella misura di anni due di reclusione;
– che avverso detta sentenza propose ricorso per cassazione, con atto a propria firma,
l’imputato;
– che è successivamente pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso a firma
dell’avv. Michele Gnudi di Bologna, all’uopo munito di apposita procura speciale a
firma dell’imputato, autenticata dal medesimo legale;

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