Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44543 del 20/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44543 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GENADI DIMITRENKO N. IL 22/06/1974
avverso la sentenza n. 18259/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
08/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 20/05/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, alla luce del noto e consolidato
orientamento giurisprudenziale (del tutto ignorato, però, nell’atto di gravame)
secondo cui, nel procedimento previsto dall’art. 444 c.p.p., il beneficio della
sospensione condizionale della pena non può essere concesso d’ufficio dal giudice
ma deve formale oggetto di accordo fra le parti (in tal senso, fra le altre: Cass. IV, 6
dicembre 1995 —3 gennaio 1996 n. 4030, Merlo, RV 203310; Cass. VI, 9 giugno —
18 luglio 1997 n. 7109, Lauretta ed altri, RV 208236; Cass. V, 23 giugno — 5 ottobre
1998 n. 4 t 21, Pellino, RV 211506; Cass. V, 23 giugno —5 ottobre 1998 n. 4124, Foti,
RV 211.508 Cass. IV, 21-31 ottobre 2008 n. 40950, Ciogli, RV 241371); e, nella
specie, non risulta neppure dedotto che l’accordo fra le parti comprendesse anche la
concessione del beneficio in questione;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro millecinquecento;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro millecinquecento
alla cassa delle ammende.
Così dec
in)oJna, il 20 maggio 2013

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata
a tale GENADI DIMITRENKO, per il reato di tentato furto in abitazione, la pena
concordata con la pubblica accusa nella misura di mesi sette e giorni cinque di
reclusione, più euro 200 di multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato lamentando come ingiustificata la mancata concessione della
sospensione condizionale della pena;

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