Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44540 del 20/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44540 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LALA GUGLIELMO N. IL 26/09/1972
avverso la sentenza n. 3220/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
17/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 20/05/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto basato su valutazioni
meramente soggettive e generiche, attinenti al merito del giudizio espresso dalla corte
territoriale la quale, dal canto suo, ha più che adeguatamente motivato la ritenuta non
concedibilità tanto delle attenuanti generiche quanto di quella del danno di speciale
tenuità, facendo riferimento, quanto alle prime, alla presenza, a carico dell’imputato,
di “oltre una diecina di condanne per reati contro il patrimonio” nonché al
comportamento processuale, che si indica come caratterizzato da mancata
ammissione dei fatti e del tutto privo, contrariamente a quanto apoditticamente
affermato nel ricorso, del “benché minimo atteggiamento collaborativo”; quanto alla
seconda, al noto e consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di
delitto tentato, l’entità del danno, ai fini del riconoscimento o meno dell’attenuante di
cui all’art. 62 n. 4 c.p., va riferita all’ipotesi che il delitto fosse giunto a
consumazione; ed è di tutta evidenza che la sottrazione di un’autovettura che, per
quanto è dato sapere, era in normali condizioni di efficienza non avrebbe che potuto
produrre un danno tutt’altro che di “speciale tenuità”;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così deci
a, il 20 maggio 2013

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza fu confermata la condanna di LALA Guglielmo alla
pena di anni uno di reclusione ed euro 200 di multa per il reato di tentato furto
aggravato di un’autovettura;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria
firma, l’imputato, lamentando come ingiustificato, a fronte del “comportamento
collaborativo” da lui posto in essere, il confermato diniego delle attenuanti generiche
e dell’attenuante del danno di speciale tenuità;

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