Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44539 del 20/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44539 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DUBOLINO PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI MATTEO ANTONIO N. IL 25/08/1987
avverso la sentenza n. 2102/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
24/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;
Data Udienza: 20/05/2013
CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, dal momento che esso non contiene
alcuna specifica argomentazione atta a confutare il giudizio di genericità dei motivi
d’appello espresso dalla corte territoriale, essendosi il ricorrente limitato ad
affermazioni del tutto vaghe e apodittiche, non aventi neppure specifica attinenza con
il summenzionato giudizio, quali, in particolare, quella secondo cui la sentenza
impugnata mancherebbe di una “approfondita disamina logico-giuridica dei fatti” ed
avrebbe “prospettato situazioni obiettive diverse da quelle reali”;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così deci i Re,na. il 20 maggio 2013
RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, per quanto ancora d’interesse, fu dichiarato
inammissibile, per difetto di specificità dei relativi motivi, l’appello proposto
nell’interesse di DI MATTEO Antonio avverso la condanna alla pena di mesi quattro
di reclusione ed euro 400 di multa che gli era stata inflitta, all’esito del giudizio di
primo grado, per il reato di tentato furto aggravato in concorso, previo
riconoscimento delle attenuanti generiche, valutate come equivalenti alle aggravanti;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria
firma, l’imputato, denunciando “violazione ed erronea applicazione della legge
penale e difetto di motivazione della sentenza relativamente alle censure mosse con i
motivi d’impugnazione”;