Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44538 del 20/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44538 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PARJOL COSTEL VASILE N. IL 07/05/1986
avverso la sentenza n. 769/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
11/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 20/05/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
-che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome non sostenuto da alcuna
indicazione circa le specifiche ragioni (di per sé non evidenti) che, nella specie,
avrebbero dovuto indurre il giudice di merito a ritenere che il danno prodotto fosse di
“speciale tenuità”, essendosi la difesa limitata alla gratuita e generica asserzione
secondo cui il valore dei beni sottratti sarebbe stato di “modesta entità”; concetto,
quest’ultimo, che, oltre tutto, non coincide affatto con quello di “speciale tenuità”,
che implica, alla stregua del noto e consolidato orientamento di questa Corte, non la
semplice “modestia” ma la pressoché totale irrilevanza del danno prodotto dal reato;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
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RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza fu confermata la condanna di tale PARJOL Costel
Vasile alla pena di anni uno di reclusione ed euro 200 di multa per ilfieato di furto
aggravato di alcune parti di carrozzeria di un’autovettura BMW 318;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato denunciando vizio di motivazione in ordine al confermato diniego
dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p.;

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