Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44537 del 20/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44537 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRAIDICH GIOVANNI N. IL 22/02/1978
avverso la sentenza n. 6780/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
27/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 20/05/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che, premessa la inaccoglibilità della richiesta di rinvio, non essendo prevista la
presenza del difensore nel caso di ricorsi da trattarsi, come nella specie, in camera di
consiglio non partecipata, il proposto gravame va dichiarato inammissibile, in quanto
(a parte il rilievo che nell’impugnata sentenza si esclude espressamente che possa
parlarsi di “partecipazione attenuata per Giovanni Braidich”), le proposte doglianze
altro non esprimono se non soggettive e generiche valutazioni di merito, del tutto
inidonee, come tali, ad assumere rilievo in questa sede, a fronte, peraltro, di una
motivazione quale è quella offerta dalla corte territoriale, contenente l’indicazione di
ragioni più che adeguate a giustificare il mancato giudizio di prevalenza delle
attenuanti generiche, tra cui, in particolare, la non contestata esistenza, a carico del
ricorrente, di precedenti condanne per rapina ed estorsione;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così deii
a, il 20 maggio 2013
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RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza fu confermata la condanna di BRAIDICH Giovanni
alla pena di anni uno di reclusione ed euro 600 di multa che gli era stata inflitta
all’esito del giudizio di primo grado per il reato di furto aggravato, previo
riconoscimento delle attenuanti generiche, valutate come equivalenti alla contestata e
ritenuta aggravante della destrezza;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria
firma, l’imputato, lamentando come ingiustificato il mancato riconoscimento della
prevalenza delle attenuanti generiche, a fronte — si afferma — del ruolo marginale,
riconosciuto anche dalla corte di merito, che esso imputato avrebbe avuto nella
vicenda;
– che la difesa dell’imputato ha fatto pervenire istanza di rinvio per concomitante
impegno professionale;

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