Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44536 del 20/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44536 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRISANTI RENATO N. IL 24/09/1956
BARTOLINI VERONICA N. IL 04/10/1975
avverso la sentenza n. 112/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
06/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 20/05/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso proposto da Grisanti va dichiarato inammissibile, atteso che il
ricorrente, nel basare la propria doglianza sul principio (di per sé corretto) che i
motivi a sostegno di un’impugnazione possono anche essere contenuti in un atto
diverso dalla dichiarazione, ha dimenticato che tale principio in tanto vale in quanto
anche la presentazione dei separati motivi abbia luogo entro il termine stabilito per la
dichiarazione; il che, nella specie, non risulta avvenuto, emergendo, al contrario,
dalla lettura dell’impugnata sentenza (non contestata, sul punto, nell’atto di ricorso)
che i “motivi nuovi” (e, in realtà, unici) a sostegno dell’appello erano stati presentati
solo il 21 gennaio 2012, e cioè a distanza di circa due anni e mezzo dalla
presentazione della dichiarazione, avvenuta il 7 luglio 2009; e, d’altra parte, la
ritenuta inidoneità, da parte della corte d’appello, dei “motivi nuovi” a sopperire alla
riscontrata inesistenza dei motivi a sostegno dell’originario atto di gravame e ad
impedire, quindi, l’operatività della già verificatasi causa di inammissibilità
costituita da detta inesistenza, risulta del tutto in linea con il costante (ma totalmen te
ignorato dal ricorrente) orientamento di questa Corte (ved., per tutte, Cass. VI, 30
ottobre — 19 dicembre 20)8 n. 47414, Arruzzoli ed altri, RV 242129)

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza furono dichiarati inammissibili gli appelli proposti
nell’interesse di GRISANTI Renato e BARTOLINI Veronica avverso la decisione
del giudice di primo grado che li aveva ritenuti responsabili del reato di bancarotta
fraudolenta per distrazione, con riferimento al fallimento, dichiarato l il 17 febbraio
2005, della s.r.l. “Impresa commercio”;
– che, a sostegno di tale statuizione, ritenne la corte territoriale, quanto al Grisanti„
che l’appello non fosse sostenuto da motivi, nulla rilevando che successivamente
fossero stati prodotti “motivi nuovi”; quanto alla Bartolini, che la presentazione del
gravame fosse stata tardiva;
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con atti a
propria firma, entrambi gl’imputati;
– che Grisantt ha denunciato inosservanza o erronea applicazione degli artt. 591,
comma l, lett. c), 581 e 585, comma 4, c.p.p., sull’assunto che la corte territoriale,
pur avendo rilevato l’assenza di motivi a sostegno dell’originario atto d’appello,
avrebbe dovuto tuttavia esaminare i motivi nuovi che erano stati poi prodotti, atteso il
principio secondo cui i motivi possono anche essere contenuti in un atto separato
dalla dichiarazione di impugnazione;
– che la Bartolini ha denunciato:
1) violazione del diritto di difesa, essendosi ritenuto che il termine per proporre
l’imputazione dovesse decorrere dalla data in cui era stata effettuata la notifica
dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado a mani proprie dell’imputata,
nonostante che quest’ultima avesse eletto domicilio presso lo studio del difensore;
2) violazione dell’art. 157 c.p., non essendosi rilevato l’avvenuto decorso del
termine di prescrizione, avuto riguardo al fatto che — si afferma — il ruolo avuto dalla
Bartolini nella vicenda si era esaurito il 14 ottobre 2003;

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla
cassa delle ammende.
Così deci injRom4 il 20 maggio 2013
Il Presente

– che parimenti va dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Bartolni, in
quanto:
a) con riguardo al primo motivo, lo stesso non tiene il benché minimo conto del
costante orientamento di questa Corte, richiamato anche nella sentenza impugnata,
quale espresso, da ultimo, da Cass. II, 25 gennaio —23 febbraio 2011 n. 6910, Macrì,
RV 249360, secondo cui: “La notifica di atti e avvisi eseguita a mani proprie
dell’imputato sebbene in presenza di un’elezione di domicilio, e’ valida dovunque
essa avvenga, in quanto forma piu’ sicura per portare l’atto a conoscenza del
destinatario” (conf. Cass. II, 23 marzo — 7 aprile 2004 n. 16296, lezzi, RV 228636, ed
altre precedenti);
b) con riguardo al secondo motivo, anch’esso trascura totalmente altro noto e
consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la data di consumazione dei
reati di bancarotta prefall imentare (quel’era quello contestato alla ricorrente) coincide
con la data di dichiarazione del fallimento, dalla quale inizia, quindi, a decorrere il
termine di prescrizione (ved., per tutte, Cass. V, 12 ottobre —29 novembre 2004 n.
46182, Rossi ed altro, RV 231167); e ciò a prescindere dal rilievo che, comunque,
trattandosi di bancarotta fraudolenta, il termine massimo di prescrizione, secondo la
più favorevole disciplina introdotta dalla legge n. 251/2005, sarebbe stato (avuto
riguardo alla molteplicità degli atti interrottivi e senza tener conto di eventuali
sospensioni), di anni dodici e mesi sei, per cui esso non sarebbe decorso neppure se il
“dies a quo” fosse individuabile in quello indicato nel ricorso;
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di -elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in curo mille per ciascun ricorrente;

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