Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44535 del 20/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44535 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DUBOLINO PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FERATOVIG NEGA N. IL 09/10/1971
avverso la sentenza n. 2667/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
19/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;
Data Udienza: 20/05/2013
CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome essenzialmente basato su
valutazioni del tutto soggettive e di mero fatto, alle quali non può, pertanto, attribuirsi
alcuna idoneità a costituire motivo di censura dell’impugnata sentenza, a fronte, per
converso. del fatto che quest’ultima contiene più che adeguata motivazione a
sostegno tanto della ritenuta congruità della pena (peraltro, all’evidenza, tutt’altro che
esorbitante e la cui determinazione, pertanto, secondo il noto e consolidato
orientamento di questa corte, non richiedeva dettagliato e analitico richiamo ai criteri
di cui all’art. 133 c.p.), quanto del diniego della richiesta conversione, basato sulla
idglioatdlig osservazione che la pena pecuniaria da essa derivante ben difficilmente
sa e i be stata pagata, essendo l’imputato privo di stabile occupazione lavorativa e
senza fissa dimora;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così deci in o na, il 20 maggio 2013
RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza fu confermata la condanna di tale FERATOVIG
Nega alla pena di mesi tre di reclusione che gli era stata inflitta, con il riconoscimento
delle attenuanti generiche, all’esito del giudizio di primo grado, per il reato di cui
all’art. 496 c.p.;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato denunciando vizio di motivazione in ordine alla determinazione della
pena, ritenuta eccessiva, ed alla mancata conversione della stessa in pena detentiva;