Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44533 del 20/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44533 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FERRARI GIUSEPPINA N. IL 21/01/1963
avverso la sentenza n. 1891/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
19/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 20/05/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile per assoluta ed evidente mancanza di
specificità dei motivi, consistendo questi soltanto nella generica e apodittica
affermazione sopra riportata, a fronte, peraltro, di una motivazione quale è quella
dell’impugnata sentenza, nella quale risultano più che adeguatamente poste in luce le
ragioni della ritenuta infondatezza del gravame a suo tempo proposto avverso la
sentenza di primo grado, spiegandosi, in particolare, come e perché il falso addebitato
all’imputata non potesse essere ritenuto, contrariamente a quanto sostenuto dalla
difesa, grossolano e pertanto privo di rilievo penale, dal momento che, per accertarlo,
era stato necessario ricorrere ad un accertamento tecnico;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in curo mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così decis in n a, il 20 maggio 2013

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, FERRARI
Giuseppina fu ritenuta responsabile del reato di alterazione di una patente di guida,
consistito nell’aver modificato l’indicazione in essa riportata della propria data di
nascita;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputata, denunciando mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione
essendo questa — si afferma — “priva di quei requisiti motivazionali minimi di
esistenza, completezza e logicità del discorso richiesti dalla legge”;

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