Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44531 del 20/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 44531 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI FILIPPO ERNESTO N. IL 28/03/1986
avverso la sentenza n. 1539/2012 TRIBUNALE di SANTA MARIA
CAPUA VETERE, del 24/08/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 20/05/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, non contestandosi in esso che la pena
applicata fosse esattamente quella concordata fra le parti ed essendo appena il caso,
quanto al resto, di osservare che si dà espressamente atto, nell’impugnata sentenza,
della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e negative, previste dall’art.
444 c.p.p. per l’applicazione della pena su richiesta, ivi comprese quella costituita
dalla ritenuta congruità della pena patteggiata; il che basta ad escludere ogni
violazione di legge ed a soddisfare le esigenze di motivazione proprie delle pronunce
del genere di quella impugnata, qualora facciano difetto (come si verifica nel caso di
specie) specifici elementi, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o indicati
nell’atto di gravarne, dai quali possa invece desumersi che taluna delle suddette
condizioni fosse mancante (ved. in proposito, fra le altre: Cass. IV, 11 maggio — 7
luglio 1992 n. 7768, L ongo, RV 191238; Cass. III, 19 aprile — 1 giugno 2000 n. 1693,
Petruzzelli, RV 216583; Cass. II, 21 maggio — 30 giugno 2003 n. 27930, Lasco, RV
225208; Cass. IV, 13 luglio 17 ottobre 2006 n. 34494, PG c. Koumya, RV 234824;
Cass. I, 10 gennaio — 6 febbraio 2007 n. 4688, Brendolin, RV 236622; Cass. Il, 17
novembre 2011 — 17 febbraio 2012 n. 6455, Alba, RV 252085);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in curo millecinquecento;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro millecinquecento
alla cassa delle ammende
, il 20 maggio 2013
Così decis

I E, O

-rATA

IN CANCE-iLERIA

– 4 OTT 2013
Il Funtionerio Otuditieri0
MI
Me

.1

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata
a DI FILIPPO Ernesto, per il reato di furto aggravato in concorso, la pena concordata
con la pubblica accusa nella misura di mesi quattro di reclusione ed euro 200 di
multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, denunciando violazione di legge e carenza di motivazione in ordine ai
criteri sulla base dei quali era avvenuta la determinazione della pena;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA