Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44529 del 14/10/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 44529 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DONATO COSIMO N. IL 21/03/1977
avverso l’ordinanza n. 270/2015 TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO,
del 12/05/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 7 -z.,„z„.,’
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 14/10/2015

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 12 maggio 2015 il Tribunale del riesame di Catanzaro confermava
l’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Castrovillari che in data 10
marzo 2015 avere respinto la richiesta di sostituzione della misura cautelare in carcere
applicata a COSIMO Donato per concorso in tentata estorsione.
Ricorre per Cassazione l’indagato deducendo:
– violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del pericolo di

la risalenza nel tempo delle pregresse condotte antigiuridiche poste in essere dal ricorrente e la
circostanza del completamento del cantiere nel comune di Firmo in cui operava l’ impresa FATA
destinataria delle richieste estorsive;
• violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione dei criteri di scelta della misura.
Lamenta che il Tribunale ha omesso di indicare le specifiche ragioni per le quali non ha ritenuto
la misura degli arresti domiciliari idonea a far fronte alle esigenze cautelari
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacché i motivi in esso dedotti sono
manifestamente infondati e ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal
giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non specifici.
Il giudice di merito si è confrontato con tutte le doglianze avanzate dal ricorrente in sede di
appello, dando atto che a fronte delle gravi esigenze cautelari a carico del ricorrente, gravato
da plurimi precedenti penali anche specifici che ha dimostrato totale spregio delle leggi e del
vivere civile, come si evince dalle condanne avute per la violazione della misura della
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di dimora cui lo stesso è stato
sottoposto, il COSIMO non ha allegato elementi nuovi dai quali desumere un mutamento del
quadro cautelare se si esclude il decorso del tempo e il completamento da parte dell’impresa,
oggetto di estorsione, del cantiere, elementi sicuramente neutri rispetto alle esigenze in
esame. E’ stato correttamente affermato che l’attenuazione o il venir meno delle esigenze
cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura
dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento
della situazione valutata al momento di applicazione della misura (Rv. 227430; Rv. 235391;
Rv. 238518; Rv. 238763) e che la conclusione dei lavori da parte della società estorta è un
elemento irrilevante ai fini della prevenzione sociale perchè comportamenti come quello
oggetto di questo procedimento ben potrebbero essere indirizzati verso altre imprese.
A fronte di tutto quanto esposto dai giudici di merito il ricorrente contrappone censure che si
risolvono in una petizione di principio senza tenere conto delle argomentazioni del Tribunale.
Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.
1

reiterazione del reato. Lamenta che il Tribunale di Catanzaro non ha tenuto in considerazione

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende. Si provveda a norma dell’articolo 94
disposizioni di attuazione codice procedura penale.
Così deliberato in Roma il 14.10.2015

Giovanna VERGA

Il Presidente
Mario GENTILE

M-LO

Il Consigliere estensore

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