Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44523 del 20/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44523 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PUGLIESE VINCENZO N. IL 05/11/1980
LAGUARDIA MARCELLO N. IL 16/01/1972
avverso la sentenza n. 165/2012 TRIBUNALE di BRINDISI, del
01/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 20/05/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, in quanto si dà espressamente atto,
nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e
negative, previste dall’ari. 444 c.p.p. per l’applicazione della pena su richiesta, ivi
compresa quella costituita dall’assenza dei presupposti per darsi luogo a pronuncia
assolutoria ai sensi dell’ad. 129 c.p.p.; il che basta ad escludere ogni violazione di
legge ed a soddisfare le esigenze di motivazione proprie delle pronunce del genere di
quella impugnata, qualora facciano difetto (come si verifica nel caso di specie)
specifici elementi, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o indicati
nell’atto di gravame, dai quali possa invece desumersi che taluna delle suddette
condizioni fosse mancarne (ved. in proposito, fra le altre: Cass. IV, 11 maggio — 7
luglio 1992 n. 7768, Longo, RV 191238; Cass. III, 19 aprile — 1 giugno 2000 n. 1693,
Petruzzelli, RV 216583; Cass. II, 21 maggio — 30 giugno 2003 n. 27930, Lasco, RV
225208; Cass. IV, 13 luglio 17 ottobre 2006 n. 34494, PG c. Koumya, RV 234824;
Cass. I, 10 gennaio —6 fe Dbraio 2007 n. 4688, Brendolin, RV 236622; Cass. II, 17
novembre 2011 — 17 febbraio 2012 n. 6455, Alba, RV 252085);
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, :n assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro millecinquecento per ciascun ricorrente;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro
millecinquecento alla cassa delle ammende.
Così decis in orna, il 20 maggio 2013
Il P esidente
so

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata
a PUGLIESE Vincenzo e LAGUARDIA Marcello, per il reato di tentato furto
aggravato in concorso, la pena concordata con la pubblica accusa nella misura di
mesi otto di reclusione ed euro 200 di multa per ciascuno;
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con distinti ma
identici atti a loro firma, i due imputati, denunciando carenza di motivazione, con
particolare riguardo alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p.;

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