Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44522 del 20/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44522 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DUBOLINO PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CANZONERI VINCENZO GIUSEPPE N. IL 19/03/1970
GATTO GIOVANNI N. IL 18/08/1983
avverso la sentenza n. 1007/2012 TRIBUNALE di TERMINI
IMERESE, del 22/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;
Data Udienza: 20/05/2013
CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, in quanto:
a) con riguardo alla denunciata inosservanza degli artt. 369 e 369 bis c.p.p., a
prescindere da ogni verifica circa l’effettiva sussistenza o meno della stessa e circa la
sua attitudine a costituire, in ipotesi, causa di nullità, vale richiamare il principio già
affermato più volte da questa Corte, secondo cui, in sede di patteggiamento, non può
farsi valere alcun tipo di nullità processuale, quand’anche di carattere assoluto, salve
soltanto quelle che incidano sulla validità della richiesta di applicazione della pena e
sul consenso delle parti (in tal senso, per tutte: Cass. II, 29 gennaio — 8 febbraio 2008
n. 6383, De Blasio ed altri, RV 239449; Cass. V, 25 marzo — 45 giugno 2010 n.
21287, Legari ed altro, RV 247539);
b) con riguardo al lamentato diniego della sospensione condizionale della pena, vale
richiamare il parimenti noto e consolidato orientamento giurisprudenziale (del tutto
ignorato, però, nell’atto di gravarne) secondo cui, nel procedimento previsto dall’art.
444 c.p.p., il beneficio della sospensione con izionale della pena non può essere
concesso d’ufficio dal giudice ma deve form e oggetto di accordo fra le parti (in tal
senso, fra le altre: Cass. IV, 6 dicembre 1995 —3 gennaio 1996 n. 4030, Merlo, RV
203310; Cass. VI, 9 giugno — 18 luglio 1997 n. 7109, Lauretta ed altri, RV 208236;
Cass. V, 23 giugno —5 ottobre 1998 n. 4121, Pellino, RV 211506; Cass. V, 23 giugno
—5 ottobre 1998 n. 4124, Foti, RV 211508; Cpss. IV, 21-31 ottobre 2008 n. 40950,
Ciogli, RV 241371); e, nella specie, non risuLa neppure dedotto che l’accordo fra le
parti comprendesse anche la concessione del beneficio in questione;
– che la ritenuta inammlisibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in curo mille ~~e per ciascun ricorrente;
P. Q. M.
RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata
a CANZONERI Vincenzo Giuseppe e GATTO Giovanni„ per il reato di tentato furto
pluriaggravato in concorso, la pena concordata con la pubblica accusa nella misura
di mesi dieci di reclusione ed euro 200 di multa, quanto al primo, e di mesi dieci e
giorni venti di reclusione, più euro 300 di multa, quanto al secondo;
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con distinti atti
a loro firma, i nominati imputati, denunciando entrambi inosservanza degli artt. 369 e
369 bis c.p.p. per essere stato indicato, nell’informazione di garanzia, come reato per
il quale si procedeva, quello di cui all’art. 624 bis c.p. e non quello di cui agli artt.
56, 624 e 625 nn. 2 e 7, in relazione al quale risulta pronunciata la sentenza; il solo
Canzoneri, inoltre, ingiustificatezza della mancata concessione della sospensione
condizionale della pena;
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla
cassa delle ammende.
Così deciso i Ro a, il 20 maggio 2013
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